Effetti dell'accoglimento della domanda di accertamento della simulazione da parte del terzo. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 33367 dell'11 novembre 2022)

L’accoglimento della domanda di simulazione per interposizione fittizia di persona, proposta dal terzo interessato, non implica la mera inopponibilità ed inefficacia dell’atto simulato verso il terzo ma si estende alla verifica dell’effettiva produzione dell’effetto traslativo in favore dell’interponente, per effetto del concluso accordo simulato.

Commento

(di Daniele Minussi)
Naturalmente la pronunzia in esame postula che il contradditorio nel procedimento civile sia stato instaurato nei confronti di tutte le parti della fattispecie simulatoria, Se il contratto simulato fosse stato concluso tra Tizio e Caio, in forza di un'intesa (necessariamente trilatere: cfr. Cass. Civ., Sez. II, 7537/2017) che coinvolge anche Mevio, convenendosi tra tutti questi soggetti che l'efficacia dell'atto si debba produrre non già tra Tizio e Caio, bensì tra Tizio e Mevio, va da sè che anche costui debba essere parte in causa.

Aggiungi un commento