Nel giudizio di accertamento della interposizione fittizia nella vendita il venditore non è litisconsorte necessario. (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 11523 del 14 maggio 2013)

Nel giudizio volto all’accertamento della simulazione relativa di un contratto di compravendita per interposizione fittizia dell’acquirente, l’alienante non è litisconsorte necessario, allorché, nei suoi riguardi, il negozio sia stato interamente eseguito con l’adempimento delle obbligazioni, tipicamente connesse alla causa del negozio, quali il versamento del corrispettivo ed il perfezionamento dell’effetto traslativo, e non sussista, pertanto, alcun suo interesse ad essere parte del giudizio.

Commento

(di Daniele Minussi)
La simulazione relativa soggettiva (o interposizione reale) vede la indispensabile trilateralitá dell'accordo simulatorio, che come tale, non può dunque non possedere struttura trilaterale. Le conclusioni cui sono pervenute le SSUU sono orientate esclusivamente sul profilo processuale della vicenda: la negazione dell'indispensabilitá della presenza in giudizio di un soggetto (l'alienante) che si paleserebbe come parte indefettibile dell'accordo simulatorio si giustifica infatti semplicemente sulla scorta dell'insussistenza in concreto di un interesse di costui ad assumere una veste nel conflitto. In altri termini diverso sarebbe stato l'esito interpretativo qualora il venditore avesse avuto uno specifico interesse a conservare quale contraente l'originario stipulante.

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