Nel giudizio di accertamento della interposizione fittizia nella vendita il venditore non è litisconsorte necessario. (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 11523 del 14 maggio 2013)
Nel giudizio volto all’accertamento della simulazione relativa di un contratto di compravendita per interposizione fittizia dell’acquirente, l’alienante non è litisconsorte necessario, allorché, nei suoi riguardi, il negozio sia stato interamente eseguito con l’adempimento delle obbligazioni, tipicamente connesse alla causa del negozio, quali il versamento del corrispettivo ed il perfezionamento dell’effetto traslativo, e non sussista, pertanto, alcun suo interesse ad essere parte del giudizio.