Cass. civile, sez. II del 2015 numero 24973 (10/12/2015)



In tema di simulazione della vendita la c.d. controdichiarazione costituisce atto di riconoscimento o di accertamento scritto, avente carattere negoziale, che non si inserisce come elemento essenziale nel procedimento simulatorio, potendo quindi non solo essere coeva all’atto simulato, ma anche provenire da una sola parte contro il cui interesse è redatta e che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione. Ne consegue che non risulta necessaria né l’antecedenza o la contemporaneità della scrittura privata contenente la controdichiarazione e neppure il coinvolgimento del terzo dante causa in tale atto.

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