Simulazione relativa soggettiva. La controdichiarazione non deve essere perfezionata necessariamente nel tempo coevo alla stipulazione dell'atto simulato, nè deve essere sottoscritta dal terzo dante causa dell'apparente acquirente. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 24973 del 10 dicembre 2015)

In tema di simulazione della vendita la c.d. controdichiarazione costituisce atto di riconoscimento o di accertamento scritto, avente carattere negoziale, che non si inserisce come elemento essenziale nel procedimento simulatorio, potendo quindi non solo essere coeva all’atto simulato, ma anche provenire da una sola parte contro il cui interesse è redatta e che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione. Ne consegue che non risulta necessaria né l’antecedenza o la contemporaneità della scrittura privata contenente la controdichiarazione e neppure il coinvolgimento del terzo dante causa in tale atto.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il vero nodo concettuale è costituito dall'indispensabilità o meno del coinvolgimento del venditore nell'interposizione fittizia. È il caso di non confondere l'aspetto probatorio con quello sostanziale. In difetto di partecipazione sostanziale del dante causa, il simulato acquirente non potrebbe essere definito tale, dovendo piuttosto il fenomeno essere qualificato in chiave di interposizione reale.

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