Interposizione fittizia. Nozione ai fini fiscali. Scopo elusivo del contratto. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 21794 del 15 ottobre 2014)

La disciplina antielusiva dell'interposizione, prevista dall'art. 37, comma III, Dpr n. 600/73 non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l'applicazione del regime fiscale che costituisce il presupposto d'imposta: ne deriva che il fenomeno della simulazione relativa, nell'ambito della quale può ricomprendersi l'interposizione fittizia di persona, non esaurisce il campo di applicazione della norma, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo dell'intera operazione negoziale posta in essere, nella sequenza donazione-vendita.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie il contribuente aveva donato un terreno edificabile che successivamente, a distanza di circa tre mesi, era stato alienato ad un terzo. Anche se il prezzo ricavato è rimasto nella disponibilità della parte donataria la S.C. ha reputato ricadere sotto la scure del III comma del dpr 600/1973 (che colpisce le interposizioni soggettive per conseguire risparmi di imposta) la predetta condotta per (l'evidente?) finalità di eludere le imposte sulla plusvalenza da cessione di aree edificabili.

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