Natura trilaterale dell’ accordo simulatorio. (Cass. Civ., Sez. VI, sent. n. 17389 del 18 agosto 2011)

Per la configurabilità di una simulazione relativa sotto il profilo soggettivo, è indispensabile un accordo non solo tra l'interponente e l'interposto, ma anche con il terzo, il quale deve consentirvi, esprimendo la propria adesione nella debita forma, che, per i trasferimenti immobiliari, è quella scritta.

Commento

(di Daniele Minussi)
La combinazione della regola della forma scritta ad substantiam actus in tema di atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali immobiliari con la struttura trilatere dell'interposizione fittizia genera indispensabilmente un accordo simulatorio connotato dallo scritto e coinvolgente tutte le parti, compreso il terzo, che, proprio per ciò, tale non è in relazione alla pattuizione.
D'altronde che la simulazione relativa soggettiva costituisca una figura specialissima è già stato sottolineato da un'antica dottrina, che proprio per ciò, ne aveva fatta figura sui generis.

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