Codice Civile art. 599


PERSONE INTERPOSTE

1. Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli articoli 596, 597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome d' interposta persona.
2. Sono reputate persone interposte, il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l' incapace.

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