Cass. Civ., sez. II, n. 4071/2008. Prova nella simulazione relativa per interposizione fittizia.

Nell'ipotesi di allegazione di una simulazione relativa per interposizione fittizia di persona riguardante un contratto per il quale sia necessaria la forma scritta ad substantiam, la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le limitazioni legali all'ammissibilità della prova testimoniale e di quella per presunzioni, ma anche quella più rigorosa di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e di forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l'esistenza, quindi, di una controdichiarazione dalla quale risulti l'intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente.

Commento

Allo scopo di intendere la portata della pronunzia in commento occorre mettere a fuoco la differenza tra "controdichiarazione" intesa come cartula, documento che incarta l'accordo simulatorio e "controdichiarazione" intesa come sostanza di tale accordo, elemento essenziale ed indefettibile di ogni fattispecie simulata. Quest'ultimo, come tale, non può evidentemente mancare anche nell'interposizione fittizia. Ordinariamente la prova inter partes della simulazione richiede lo scritto ex art.1417 cod.civ. semplicemente ai fini della prova. L'indispensabilità di una cartula emerge tuttavia ad substantiam quando il contratto dissimulato sia qualificato da analogo formalismo.

Aggiungi un commento