Natura trilatere e forma dell’accordo simulatorio soggettivo (interposizione fittizia). (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 7537 del 23 marzo 2017)

Per la configurabilità di una simulazione relativa sotto il profilo soggettivo, è indispensabile un accordo non solo tra l'interponente e l'interposto, ma anche con il terzo, il quale deve consentirvi, esprimendo la propria adesione nella debita forma, che, per i trasferimenti immobiliari, è quella scritta.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia mette a fuoco l'indispensabile struttura trilaterale dell'accordo simulatorio proprio della simulazione relativa soggettiva (anche definita interposizione fittizia) per il cui tramite le parti tutte della negoziazione intendono dar vita ad una situazione in forza della quale uno dei contraenti assume tale veste soltanto allo scopo di fornire esteriormente tale apparenza, mentre il contraente vero rimane occulto. Quando siffatta intesa trilatere ha come termine di riferimento diritti reali immobiliari, deve risultare per iscritto.

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