Indispensabile natura trilatere dell'accordo simulatorio nell'interposizione fittizia. Controdichiarazione sottoscritta soltanto dal soggetto interposto e dall'interponente (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 25578 del 12 ottobre 2018)

In tema di interposizione fittizia di persona, la simulazione ha, quale indispensabile presupposto, la partecipazione all'accordo simulatorio non solo dell'interposto e dell'interponente, ma anche del terzo contraente che deve dare la propria consapevole adesione all'intesa raggiunta tra i primi due soggetti, in tal modo assumendo i diritti e gli obblighi contrattuali nei confronti dell'interponente. La prova dell'accordo simulatorio deve dunque avere ad oggetto anche la partecipazione del terzo all'accordo stesso con la conseguenza che, in caso di compravendita immobiliare, la domanda diretta all'accertamento della simulazione, ai fini della destituzione di efficacia del negozio simulato "inter partes", non può essere accolta se l'accordo simulatorio non risulti da atto scritto, proveniente anche dal terzo contraente, mentre resta del tutto inidonea ai fini suddetti - ove sia stata già raggiunta la prova della controdichiarazione conclusa tra il solo interponente e l'interposto - l'acquisizione dell'ulteriore controdichiarazione integrativa scritta intercorsa, però, tra il solo interposto ed il terzo, al quale non abbia quindi partecipato anche l'interponente, da considerarsi terzo rispetto a tale scrittura, al quale non è, perciò, opponibile ai sensi dell'art. 2704 c.c., in difetto di idonea prova contraria.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non si può non concordare con l'enunciato principio in base al quale è da considerarsi indefettibile la struttura trilaterale dell'accordo simulatorio mediante il quale si realizza la c.d. interposizione fittizia di persona. Ne segue come la controdichiarazione, la quale costituisce l'aspetto probatorio del predetto accordo simulatorio, non possa se non riflettere tale struttura soggettiva plurilaterale. Nel caso di specie invece il terzo (l'alienante un bene immobile) era rimasto estraneo al confezionamento della controdichiarazione, sottoscritta unicamente dal soggetto interposto e dall'interponente. E' appena il caso di osservare come, nella fattispecie, si sarebbe potuto prospettare un caso di interposizione reale avente natura fiduciaria.

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