Donazione di terreno ad un parente. Susseguente vendita ad un terzo: è sempre elusiva dal punto di vista tributario. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 27781 del 22 novembre 2017)

La disposizione di cui all'art. 37, comma III, d.P.R. n. 600/1973, ai fini dell'accertamento dei redditi attribuiti giuridicamente ad un terzo ed invece riferibili ad un soggetto che ne ha la effettiva disponibilità, prevede che l'imputazione al contribuente di redditi formalmente intestati ad un altro soggetto può effettuarsi se, a mezzo di presunzioni gravi, precise e concordanti, egli ne risulti l'effettivo titolare, indipendentemente dalla distinzione tra interposizione fittizia e reale, sicché la sua applicazione non è limitata esclusivamente alle operazioni simulate.
Ne consegue la erroneità della pronuncia secondo la quale la disposizione in parola sarebbe applicabile solo ove si dimostri l'esistenza di un accordo simulatorio in cui sia coinvolto anche il terzo acquirente (come nella specie, in relazione alla fattispecie concernente la donazione di un terreno ad un prossimo congiunto poco prima della vendita del medesimo terreno da questi effettuata ad un terzo.)
È sempre elusione fiscale la donazione di un bene a un parente seguita, nell’immediato, dalla vendita dello stesso. Ciò anche se non viene provata dall’amministrazione la simulazione del contratto.

Commento

(di Daniele Minussi)
Tranciante la soluzione adottata dalla S.C.: inutile discutere della natura simulata o meno della negoziazione. In ogni caso l'atto di liberalità avente ad oggetto un bene immobile (consistente in un terreno, che come è noto, sconta l'imposta sulle plusvalenze anche oltre il quinquennio) configura elusione fiscale. Da segnalare come la soluzione sia assolutamente divergente rispetto a quella di Cass. Civ., Sez. V, 12316/2017.

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