Cass. civile, sez. V del 2017 numero 27781 (22/11/2017)




La disposizione di cui all'art. 37, comma III, d.P.R. n. 600/1973, ai fini dell'accertamento dei redditi attribuiti giuridicamente ad un terzo ed invece riferibili ad un soggetto che ne ha la effettiva disponibilità, prevede che l'imputazione al contribuente di redditi formalmente intestati ad un altro soggetto può effettuarsi se, a mezzo di presunzioni gravi, precise e concordanti, egli ne risulti l'effettivo titolare, indipendentemente dalla distinzione tra interposizione fittizia e reale, sicché la sua applicazione non è limitata esclusivamente alle operazioni simulate.

Ne consegue la erroneità della pronuncia secondo la quale la disposizione in parola sarebbe applicabile solo ove si dimostri l'esistenza di un accordo simulatorio in cui sia coinvolto anche il terzo acquirente (come nella specie, in relazione alla fattispecie concernente la donazione di un terreno ad un prossimo congiunto poco prima della vendita del medesimo terreno da questi effettuata ad un terzo.)

È sempre elusione fiscale la donazione di un bene a un parente seguita, nell’immediato, dalla vendita dello stesso. Ciò anche se non viene provata dall’amministrazione la simulazione del contratto.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. V del 2017 numero 27781 (22/11/2017)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti