Codice di Procedura Civile art. 579


PERSONE AMMESSE AGLI INCANTI
1. Salvo quanto è disposto nell' articolo seguente, ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a fare offerte all' incanto.
2. Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale.
3. I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare.

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