Compravendita immobiliare e prova dell'interposizione fittizia nell'ipotesi di illiceità dell'accordo. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 22950 del 13 settembre 2019)

In tema di compravendita di immobile, la prova dell'interposizione fittizia di persona è soggetta ai limiti di cui all'art. 1417 c.c., rientrando pur sempre fra i casi di simulazione relativa, sicché l'accordo simulatorio deve necessariamente risultare da atto scritto, se fatto valere nei rapporti tra le parti (salva la prova della perdita incolpevole del documento ai sensi dell’articolo 2724, n. 3 cod.civ.) mentre può essere provato mediante testimoni o presunzioni, se fatto valere da terzi o da creditori, oppure se viene dedotta l'illiceità del negozio dissimulato.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nessuna novità: mentre la simulazione tra le parti può essere provata soltanto tramite controdichiarazione scritta, per i terzi la detta limitazione non vale (venendo in considerazione quale fatto giuridico e non come elemento negoziale). Il tutto con l'eccezione della illiceità della pattuizione, che rende libera la prova anche tra le parti.
Nella fattispecie occorreva dar conto, per l'appunto, del fatto che la vendita degli immobili acquistati all’asta fosse in effetti destinata a determinarne l'acquisto in capo alla debitrice esecutata, in violazione del divieto posto dall’articolo 579 c.p.c.. Essendo illecita la fattispecie, ben poteva la simulazione esser desunta anche in base a presunzioni o da prove testimoniali.

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