Forma dei contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari tra operatori professionali


Ai sensi dell'art. 62 del d.l. 24 gennaio 2012 conv. con legge 24 marzo 2012 n.27, i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, con l'eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano (ma non più a pena di nullità: la relativa menzione è stata eliminata per effetto dell'entrata in vigore del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221) la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. I contratti devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti. Parimenti espunto con il provvedimento sopra citato, l'ultimo inciso della norma, secondo il quale La nullità del contratto può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Nel commento al testo originario della disposizione avevamo osservato come non fosse dato di sapere se il legislatore si fosse reso conto della portata della disposizione nell'ambito dei principi generali regolatrici la forma del contratto.
La norma generale in tale senso può essere reputata quella di cui all'art. 1350 cod.civ., in base alla quale, in buona approssimazione, si può concludere che il formalismo dello scritto sia previsto a pena di nullità per i contratti il cui effetto è quello di costituire, modificare ovvero far venir meno diritti reali relativamente a beni immobili. Probabilmente un ripensamento c'è stato, se è vero che, come s'è constatato più sopra, è stato espunto il duplice riferimento alla nullità.
E' peraltro vero che rimane fermo il richiamo espresso alla "obbligatorietà" della adozione della forma scritta. Cosa significa? Quale potrà dirsi la sanzione per la mancata adozione della forma legale nota1 ?

Va osservato che, in genere, per i beni mobili vige la regola della libertà delle forme, mentre rimane con la disposizione in commento una non meglio sanzionata obbligatorietà della forma scritta per beni, tali i prodotti agroalimentari, non semplicemente mobili, bensì anche eminentemente deperibili.
Se si può comprendere la finalità della disposizione, che è sicuramente quella di dar vita ad un regime maggiormente controllabile ed apparentemente di maggior tutela per il produttore nei confronti del distributore (con speciale riferimento agli intermediari ed alla grande distribuzione), si può rimanere scettici sugli aspetti tecnici.

Anzitutto va rilevato che l'indispensabilità del requisito è tale in combinazione di due aspetti concorrenti: a) l'oggetto della negoziazione (i prodotti agroalimentari), b) l'aspetto soggettivo, cioè il fatto che le parti debbano essere operatori del settore (presumibilmente il produttore e il distributore, con l'esclusione del consumatore finale). Se si può tirare un sospiro di sollievo (nel senso che la signora Maria potrà seguitare ad acquistare verze e zucchine senza dover forzatamente stipulare un contratto per iscritto) per le contrattazioni al dettaglio, ci si può invece interrogare sulla reale efficienza dell'art. 62 del d.l. 24 gennaio 2012 convertito. con la legge 24 marzo 2012, n.27.

Anche se la nullità non era collegata alla mancata adozione dello scritto in sè e per sè, indicandosi tutt'ora al riguardo semplicemente il fatto che lo scritto sia "obbligatorio", va rilevato come essa fosse, nel testo originario, collegata alla mancata indicazione nel contratto di alcuni elementi, vale a dire "la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento". Tali elementi sono comunque ancora esplicitamente citati come ricompresi nel contenuto obbligatorio.

Il II comma della 62 norma in esame prosegue affermando che "Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni di cui al comma 1, è vietato:
a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;
b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
c) subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre;
d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento."

Notevole è infine il III comma dell'art. 62 citato che disciplina le modalità di pagamento delle forniture, a protezione del contraente debole.
Per i contratti di cui al comma 1, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.

Note

nota1

Alla luce di questi aspetti si poteva forse sostenere che il legislatore avesse introdotto un caso di forma scritta ad substantiam? Una risposta affermativa pareva imporsi, dal momento che non avrebbe avuto senso parlare di nullità per la mancata indicazione della durata quando il contratto fosse stato stipulato verbalmente (essendo cioè lo scritto solo "obbligatorio").
Che senso avrebbe avuto inoltre alludere al fatto che il giudice avesse la possibilità di rilevare ex officio la nullità? Si tratta invero di un principio del tutto generale in riferimento alla disciplina della nullità. L'idea che forse il legislatore, che ultimamente ha introdotto una rilevantissima serie di nullità relative, avesse semplicemente desiderato eliminare il dubbio che la causa invalidante de qua appartenga al novero di queste, si infrange contro la constatazione della qualità della tecnica normativa adoperata. Peraltro anche in esito all'espunzione di ogni riferimento alla nullità si può discutere circa le conseguenze della "obbligatorietà" esplicitata dalla legge in relazione alla forma scritta.
top1

Prassi

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Forma dei contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari tra operatori professionali"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti