Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (DL 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. "agenda digitale"), convertito con L. n. 221 del 17 dicembre 2012)

E' stato convertito con la legge n. 221 del 17 dicembre 2012 il decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012.
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Commento

(di Daniele Minussi)
Convertito il d.l. sulla c.d. "agenda digitale" con il quale si intenderebbe determinare una crescita del Paese.
Il provvedimento si propone di diffondere l'utilizzo del formato digitale nelle comunicazioni tra le amministrazioni, tra il cittadino, l'impresa e l'amministrazione. In questo senso si pone l'obbligo di utilizzo della PEC (posta elettronica certificata) anche per le imprese individuali ed artigiane. Allo scopo di agevolare il cittadino nei contatti con la PA è stata prevista la facoltà di indicare, quale vero e proprio "domicilio digitale" una casella di PEC (art.4 d.l. cit.).
Notevole la previsione della forma elettronica per la stipulazione dei contratti di appalto pubblico (art.6 d.l. cit.).
Ci si occupa anche di "sanità digitale" (art.12 e ss. d.l. cit.): così rinvengono una disciplina propria prescrizioni mediche, cartelle digitali e ricette mediche.
L'art.15 fa invece menzione di pagamenti con modalità informatiche ed al quarto comma si specifica che, a far tempo dal 1 gennaio 2014 "i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attrarverso carte di credito". Non è chiaro, tuttavia, su chi gravino i costi, talvolta notevoli, per l'utilizzo di questi strumenti, con particolare riferimento alle ipotesi in cui il pagamento incorpori somme talvolta cospicue dovute alla corresponsione di imposte e/o di spese.
Introdotte con il provvedimento in commento rilevanti novità in tema di forma elettronica, rilascio di copie analogiche ed elettroniche di documenti amministrativi, di utilizzo di dispositivi di generazione di firma digitale ovvero comunque qualificata.
Fa il proprio debutto la figura della "start-up innovativa". Il nome, altisonante, corrisponde ad una complessità di requisiti cui fa da contraltare una singolare difficoltà ad intendere la portata dei benefici destinati ai soci ed ai finanziatori dell'iniziativa.
Variato il termine massimo di dieci giorni di cui all'art.120 quater del t.u. in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 385/1993) onde provvedere alla surrogazione per volontà del debitore da parte dell'istituto bancario, che ora ha trenta giorni a disposizione per perfezionare l'incombente.
Modificata anche la disciplina in tema di contratto di vendita di prodotti agroalimentari tra operatori del settore, essendo stato espunto il riferimento esplicito alla nullità per mancanza di indicazione di alcuni elementi del contratto e della rilevabilità ex officio del vizio da parte del Giudice.
Per quanto concerne l'attività notarile, rimarchevole la modifica introdotta al n.3 dell'art.51, ai sensi del quale non è più indispensabile allegare all'atto il documento in base al quale un rappresentante vi prende parte ogniqualvolta i poteri risultino da documento la cui copia o il cui originale sia stato iscritto presso il registro delle imprese.

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