Disciplina giuridica della vendita di cose future: emptio spei ed emptio rei speratae



La vendita di cosa futura è disciplinata soltanto dall'art. 1472 cod.civ. che assume implicitamente in considerazione due differenti tipologie. L'ipotesi per così dire "ordinaria" è quella della vendita di cosa futura avente natura commutativa ( emptio rei speratae ). Ciò emerge in negativo dal II comma della norma riferita, ai sensi della quale, se non emerge che le parti non abbiano voluto concludere un contratto aleatorio, la vendita è nulla, se la cosa non viene ad esistenza. Ne discende che nella c.d. emptio spei la mancata venuta ad esistenza della cosa non incide invece sulla validità del contratto. V'è di più: è infatti necessario reputare che non soltanto il contratto rimanga pienamente valido, bensì anche produttivo di effetti nè assoggettabile a risoluzione per impossibilità sopravvenuta. Ne segue che l'acquirente sarà pur sempre tenuto a corrispondere il prezzo pattuito nota1 .

L'analisi che segue avrà per oggetto partitamente ciascuna delle due figure di vendita, le cui speciali caratteristiche verranno evidenziate.

Note

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Rubino, La compravendita, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p.175.
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Bibliografia

  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

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