Vendita di cosa futura



La compravendita di cosa futura è disciplinata dall'art. 1472 cod.civ. , il quale, nel prevederne gli effetti, stabilisce che l'acquisto del diritto si verifica non appena la cosa viene ad esistenza nota1.

La figura costituisce l'applicazione alla vendita del principio generale contenuto nell'art. 1348 cod. civ.: la prestazione ( rectius, nella fattispecie: l'attribuzione traslativa) di cose future può essere dedotta in contratto, salvi i particolari divieti della legge nota2.

Occorre innanzitutto chiarire che di vendita di cosa futura si può parlare in relazione ad una duplice eventualità, l'una attinente alla sfera della patologia dell'atto, l'altra a quella del modo in cui le parti ne hanno concepito l'oggetto.

Nel primo senso l'acquirente può non essere a conoscenza dell'attuale inesistenza della res , destinata nelle intenzioni dell'alienante a venire in futuro ad esistenza. E' palese che il contratto non potrebbe non ritenersi viziato: si tratta soltanto di individuare positivamente la patologia della quale esso è affetto. A questo proposito si potrebbe fare riferimento all' annullabilità per errore ovvero per dolo.

Completamente diverso è invece il caso in cui le parti siano consapevoli dell'inesistenza attuale della cosa che è oggetto della vendita. A questo proposito il menzionato art. 1472 cod. civ. contiene il riferimento a due distinte figure: la c.d. emptio rei speratae, in relazione alla quale le parti concepiscono l'oggetto della contrattazione nell'ambito di una contrattazione commutativa, connotata da un grado normale di alea e la c.d. emptio spei, nella quale invece è usuale il riferimento alla natura aleatoria nota3.

Nel primo caso la vendita ha ad oggetto una cosa futura, vale a dire non esistente al tempo in cui si perfeziona il contratto che la prevede. E' chiaro che, ogniqualvolta le parti di una compravendita si accordano nel senso che l'oggetto dell'atto consista in un quid insussistente nel momento dell'accordo, in una qualche misura prevedono un evento ( il venire ad esistenza del bene ) la cui verificazione non può essere considerata come assolutamente sicura e certa.

Tale previsione può essere variamente modulabile nella rappresentazione dell'equilibrio contrattuale che le parti hanno raggiunto. Questa è la considerazione in base alla quale si distingue la vendita di cosa futura che le parti reputano debba venire ad esistenza secondo il normale svolgersi degli eventi (c.d. emptio rei speratae, contratto commutativo ) e la vendita di cosa futura che ha piuttosto per oggetto la semplice speranza del venire ad esistenza della cosa, la cui mancanza non potrebbe dunque essere considerata come evento straordinario ed imprevedibile (c.d. emptio spei, contratto aleatorio) nota4.

Da ultimo è necessario osservare che la vendita di cosa futura in senso proprio può avere ad oggetto solo beni che non esistono materialmente. L'art. 1472 cod. civ. si riferisce infatti alla cosa oggettivamente futura, vale a dire alla cosa che non esiste attualmente in rerum natura nota5 .

Qualora la cosa esistesse nel patrimonio di un terzo ed il venditore si obbligasse semplicemente a procurarne l'acquisto all'altra parte, si avrebbe la differente figura della cosa soggettivamente futura, cioè della vendita di cosa altrui (art. 1478 cod. civ.), fattispecie che sarà oggetto di separata disamina nota6.

Note

nota1

La dottrina (Gazzara, La vendita obbligatoria, Milano, 1957, p.165; Greco-Cottino, Della vendita (Artt.1470-1547), in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981, p.84) individua anche in questa fattispecie una ipotesi di vendita obbligatoria, dal momento che l'effetto traslativo sarebbe successivo rispetto alla conclusione del contratto. E' stato altresì sostenuto (Rubino, La compravendita, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XVI, Milano, 1971, p.172) che si sarebbe di fronte ad un negozio a consenso anticipato, vale a dire ancora incompleto relativamente al suo oggetto. Il legislatore avrebbe eccezionalmente permesso che l'oggetto, il quale deve preesistere alla manifestazione del consenso, sopravvenga successivamente perfezionando il contratto. In effetti occorre precisare che anche in questo caso l'oggetto non manca e precisamente consiste nella cosa futura; semmai è differito l'effetto traslativo del diritto sulla cosa. Appare, pertanto, più corretto ritenere che si tratti di una vendita ad effetti differiti, cioè conclusa tramite lo scambio del consenso, anche se gli effetti finali di natura reale si produrranno in un momento successivo, sempre in funzione dell'efficacia traslativa di tale consenso (così Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., vol. IV, Torino, 1991, p.24).
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nota2

Analogamente Capozzi, Dei singoli contratti, Milano, 1988, p.101.
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nota3

Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1972, p.61.
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nota4

Rubino, op.cit., p.213.
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nota5

Rubino, op.cit., p.174 e Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1995, p.46 per il quale possono essere oggetto di questa figura negoziale sia cose che (ancora) non esistono in natura, sia cose (esistenti) che non sono di proprietà di alcuno.
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nota6

Così anche Greco-Cottino, op.cit., 1981, p.75.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
  • GAZZARA, La vendita obbligatoria, Milano, 1957
  • GRECO, COTTINO, Della vendita (Artt.1470-1547), Bologna-Roma, Comm. cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1981
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1972
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

Prassi collegate

  • Quesito n. 869-2013/C, Questioni in tema di sussistenza dei requisiti per il rilascio della copia esecutiva di un atto pubblico

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