Cass. civile, sez. II del 1979 numero 4338 (20/07/1979)


Nel giudizio promosso per l'esecuzione specifica di un preliminare di vendita di cosa futura, come un appartamento in corso di costruzione, l'esistenza della cosa medesima costituisce condizione dell'azione, e, pertanto, al fine dell'accoglimento della domanda, è sufficiente che ricorra al momento della decisione. Tale principio non soffre deroga per il fatto che detto appartamento, in corso di causa, sia stato completato da un terzo, ovvero sia stato alienato ad altri, atteso che la prima circostanza inerisce ai rapporti fra il promittente e detto terzo, ai quali resta estraneo il promissario, mentre la seconda concerne la poziorita della trascrizione eventuale della vendita rispetto a quella della domanda proposta a norma dello stesso art. 2932 cod.civ..

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