Cass. Civ., Sez. III, n. 21739 del 22 ottobre 2010, Il contratto preliminare di vendita di cosa futura produce effetti meramente obbligatori

Il contratto preliminare di vendita di cosa futura ha come contenuto soltanto la stipulazione di un successivo contratto definitivo e costituisce, pertanto, un contratto in via di formazione, idoneo a produrre, dal momento in cui si perfeziona, semplici effetti obbligatori preliminari, distinguendosi dal contratto di vendita di cosa futura che costituisce vicenda negoziale conclusa ab initio, direttamente attributiva dello ius ad habendam rem nel momento in cui la cosa verrà ad esistenza, ai sensi dell'art. 1472 c.c. Nella vendita di cosa futura non occorre un successivo atto di trasferimento, mentre, invece, il contenuto nel preliminare di vendita di cosa futura è pur sempre l'obbligazione delle parti di stipulare il successivo contratto definitivo, obbligazione alla quale può aggiungersi, ove si tratti di cosa da costruire, quella - cedente a carico del promittente venditore - avente ad oggetto la realizzazione del bene, obbligazione del cui adempimento lo stesso risponde secondo la comune disciplina in materia di responsabilità contrattuale.

Commento

(di Daniele Minussi) La pronunzia mette in luce la differenza tra stipulazione definitiva e pattuizione preliminare deducente bene futuro. A tal riguardo non è banale osservare che l'apperente analogia delle due fattispecie relativamente alla produzione di effetti obbligatori attiene al solo momento del perfezionamento del congegno contrattuale, dal momento che mentre nella prima la produzione dell'effetto traslativo discende direttamente dalla pattuizione, nella seconda tale profilo effettuale non può che discendere dall'espressione di un nuovo consenso (traslativo).

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