Cass. Civ., sez. II, n. 4888/2007. Contratto preliminare di vendita di cosa futura: distinzione rispetto alla vendita di cosa futura..

Il contratto preliminare di vendita di cosa futura ha come contenuto soltanto la stipulazione di un successivo contratto definitivo e costituisce, pertanto, un contratto in formazione produttivo, dal momento in cui si perfeziona, di semplici effetti obbligatori preliminari, distinguendosi in ciò dal contratto di vendita di cosa futura che si perfeziona "ab initio" ed attribuisce lo "ius ad habendam rem" nel momento in cui la cosa venga ad esistenza. Ne consegue che, accertata la sussistenza di un contratto preliminare di vendita di cosa futura, nel caso di fallimento del promittente venditore anche quando il promissario acquirente abbia già proposto domanda giudiziale per l'adempimento in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c. ed abbia, inoltre, trascritto la domanda stessa, resta impregiudicata per il curatore intervenuto,ai sensi dell'art. 72 del R.D. n. 267/1942, la facoltà di dare esecuzione al contratto, oppure,come nel caso di specie, di chiederne lo scioglimento.

Commento

La distinzione tra le due pattuizioni consiste, con tutta evidenza, nella dinamica acquisitiva del bene che ne costituisce l'oggetto. Nel caso di contratto definitivo il momento traslativo si verifica non appena la cosa viene ad esitenza, mentre nell'ipotesi della negoziazione preliminare occorre una nuova manifestazione di volontà delle parti.

Aggiungi un commento