Secondo un'opinione
nota1, i diritti scaturenti dal contratto di agenzia si prescriverebbero in 5 anni, poiché dovrebbe farsi applicazione del n.4 dell'art.
2948 cod.civ.. Detta norma fa menzione genericamente di tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi
nota2 .
In senso contrario, la giurisprudenza, con particolare riferimento al diritto dell'agente dei danni per omissione del versamento dei contributi previdenziali da parte del preponente, ha considerato applicabile l'ordinario termine decennale (Cass. Civ. Sez. Lavoro,
5591/93 ; Cass. Civ. Sez. Lavoro,
6042/87 ; Cass. Civ. Sez. Lavoro,
619/85 ).
Note
nota1
Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, t.3, Torino, 1991, p.645.
top1nota2
Secondo altra interpretazione solo il diritto dell'agente alla provvigione sarebbe soggetto alla prescrizione quinquennale, restando il contratto per il resto disciplinato dall'ordinaria prescrizione decennale: Baldi, Il contratto di agenzia, Milano, 1987, p.156; Formiggini, Il contratto di agenzia, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, Torino, 1958, p.90; Ghezzi, Del contratto di agenzia, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1970, p.141.
top2 Bibliografia
- BALDI, Il contratto di agenzia. La concessione di vendita. Il franchising, Milano, 1987
- FORMIGGINI, Il contratto di agenzia, Torino, 1958
- GHEZZI, Il contratto di agenzia, Bologna Roma, Comm.cod.civ.Scialoja Branca, 1970
- MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968