Prescrizione in materia di contratto di agenzia



Secondo un'opinionenota1, i diritti scaturenti dal contratto di agenzia si prescriverebbero in 5 anni, poiché dovrebbe farsi applicazione del n.4 dell'art. 2948 cod.civ.. Detta norma fa menzione genericamente di tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevinota2 .

In senso contrario, la giurisprudenza, con particolare riferimento al diritto dell'agente dei danni per omissione del versamento dei contributi previdenziali da parte del preponente, ha considerato applicabile l'ordinario termine decennale (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 5591/93 ; Cass. Civ. Sez. Lavoro, 6042/87 ; Cass. Civ. Sez. Lavoro, 619/85 ).

Note

nota1

Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, t.3, Torino, 1991, p.645.
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nota2

Secondo altra interpretazione solo il diritto dell'agente alla provvigione sarebbe soggetto alla prescrizione quinquennale, restando il contratto per il resto disciplinato dall'ordinaria prescrizione decennale: Baldi, Il contratto di agenzia, Milano, 1987, p.156; Formiggini, Il contratto di agenzia, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, Torino, 1958, p.90; Ghezzi, Del contratto di agenzia, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1970, p.141.
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Bibliografia

  • BALDI, Il contratto di agenzia. La concessione di vendita. Il franchising, Milano, 1987
  • FORMIGGINI, Il contratto di agenzia, Torino, 1958
  • GHEZZI, Il contratto di agenzia, Bologna Roma, Comm.cod.civ.Scialoja Branca, 1970
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968

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