Forma del contratto di agenzia



Ai sensi del II comma dell'art.1742 cod.civ. il contratto di agenzia deve essere provato per iscritto (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 4167/1996). Il requisito formale, introdotto in esito all'emanazione del d.lgs. 10 settembre 1991 n.303, si qualifica pertanto come ad probationem, non potendo diversamente darsi ingresso alla prova dell'esistenza della pattuizione, se non in forza di confessione nota1. L'ultima parte della norma riferita contiene una prescrizione volta a corroborare il precedente assunto, esplicitando l'esistenza di uno specifico diritto di ciascuna delle parti di "ottenere dall'altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive". Questo diritto non è rinunciabile nota2.
Cosa riferire relativamente alla forma del recesso e della risoluzione per mutuo consenso del contratto in esame? Sotto il vigore del vecchio testo dell'art.1742 cod.civ. (che non prevedeva particolari requisiti formali) la giurisprudenza aveva avuto modo di occuparsi della questione, con specifico riferimento alle previsioni contrattuali che prevedevano la necessità che il recesso intervenisse in esito a specifica comunicazione scritta da effettuarsi con lettera raccomandata. Era stato deciso, in particolare, nel senso della non estensibilità di tali prescrizioni alla risoluzione per mutuo consenso, il cui perfezionamento sarebbe potuto intervenire anche per fatti concludenti (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 5583/1993 ) nota3.

Note

nota1

Il punto non è invero pacifico: secondo una giurisprudenza di merito (Tribunale di Reggio Calabria 13-06-2001) si tratterebbe di un formalismo ad validitatem. Non potrebbe darsi conto dell'esistenza e delle condizioni contrattuali nè con la prova testimoniale, nè in forza di elementi presuntivi nè di confessione. Non si tratterebbe tuttavia di una forma prevista ad substantiam actus, onde si paleserebbe possibile la conferma e l'esecuzione volontaria di un contratto che, ancorchè sprovvisto della veste prescritta dalla legge, non potrebbe dirsi comunque nullo. Invero si tratta di un orientamento del tutto criticabile che, tra l'altro, inaugura una nuova tipologia di formalismo che non pare avere alcun fondamento normativo.
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nota2

Il legislatore dopo avere sancito la natura irrinunciabile di questo diritto tace sulle conseguenze dell'eventuale rifiuto opposto da una delle parti alla consegna tanto del documento attestante la redazione del contratto quanto del patto aggiunto con cui è stato modificato il contenuto del primo: a giudizio di alcuni detto rifiuto si configurerebbe come inadempimento (Gualtierotti, La disciplina del contratto di agenzia dopo il D.Lgs. 65/99, in Dir. e prat. del lav., 1999, p.1084), secondo altri invece riconoscerebbe il diritto, per la parte lesa dal rifiuto, di agire per ottenere la consegna del documento senza le limitazioni di prova conseguenti a quanto sancito dalla prima parte dell'art.1742 cod.civ. (così Bortolotti, Le nuove norme sul rapporto di agenzia. Brevi note sul D. Lgs. 15 febbraio 1999 n.65, in Mass.Giust.lav., 1999, p.811). Sembra tuttavia indubbio che la qualificazione dell'irrunciabilità del diritto alla consegna sia di carattere imperativo ed implichi la conseguente nullità di una eventuale clausola di rinuncia al diritto (Calzolaio, Prime riflessioni sul contratto di agenzia dopo il D.Lgs. 15 febbraio 1999 n.65, in Nuove l.civ.comm., 1999, p.905).
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nota3

Anche oggi si deve ritenere che l'intervenuta modifica dell'art.1742 cod.civ.non abbia mutato i termini della questione: la dichiarazione di recesso non richiede una determinata forma (cfr.l'art.1750 cod.civ., che impone solo l'obbligo del preavviso). Perchè essa possa produrre i propri effetti è tuttavia necessario che giunga a conoscenza dell'altra parte, onde deve reputarsi atto unilaterale recettizio a forma libera (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 100/91).
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Bibliografia

  • BORTOLOTTI, Le nuove norme sul rapporto di agenzia, Mass. Giust. lav., 1999
  • CALZOLAIO, Prime riflessioni sul contratto di agenzia, Nuove l. civ. comm., 1999
  • GUALTIEROTTI, La disciplina del contratto di agenzia, Dir. e prat. del lav., 1999

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