Corte giustizia comunità europee del 2000 (09/11/2000)


Spetta in ogni caso l'indennizzo a favore degli agenti di commercio previsto dalla direttiva n. 653/86/CEE a seguito dello scioglimento del rapporto di agenzia. Tanto vale anche se, per espressa clausola negoziale, il contratto di agenzia debba essere regolato dalle legge del Paese del preponente che non prevede alcuna provvidenza per l'agente a seguito dello scioglimento del rapporto ( a differenza della disciplina nazionale della società agente ).

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