Diritto di esclusiva (agenzia)



Il diritto di esclusiva costituisce un elemento naturale del contratto di agenzia: l'art.1743 cod.civ. prevede infatti che il preponente non possa avvalersi per la stessa zona contemporaneamente di più agenti e che, inversamente, l'agente non può assumere l'incarico per altre imprese concorrenti di trattare nel medesimo ambito territoriale e per lo stesso ramo d'affari (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 2634/1994)nota1.

La previsione della legge è nel senso della bilateralità (o reciprocità) dell'esclusiva. Non si può tuttavia escludere che le parti si accordino (anche verbalmente, quando non addirittura in forza di condotte concludenti) diversamente, convenendo l'unilateralità dell'obbligo che può essere stabilito in favore del preponente ovvero in favore dell'agente nota2.

Essenziale ai fini della specificazione dell'obbligo posto a carico del preponente è la determinazione di una zona per lo svolgimento dell'attività affidata all'agente. Il concetto di zona si riferisce ad un determinato ambito geografico, territoriale, entro il quale l'affare deve essere andato a buon fine ed è del tutto indipendente dalla riferibilità del soggetto al predetto ambito locale (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 5822/1978) nota3.

Quali sono le conseguenze dell'inadempimento del patto di esclusiva? Poichè l'esclusiva sortisce effetti unicamente per le parti, si deve escludere l'opponibilità del relativo patto nei confronti dei terzi, per tali intendendosi sia i clienti, sia gli altri agenti. Nell'ipotesi in cui un agente concluda affari nella zona di competenza di altro agente, quest'ultimo non vanterà dunque azione nei confronti del primo, bensì nei confronti del preponente. Qualora il preponente avesse operato in tale senso o in proprio o per il tramite di altri agenti, violando l'esclusiva nota4,  veniva in considerazione il modo di disporre del vecchio testo del II comma dell'art.1748 cod.civ., ai sensi del quale veniva conservato il diritto dell'agente alla percezione della provvigione (favorendo l'agente nella misura in cui il medesimo non ha sopportato i costi relativi alla conclusione dell'affare). Il nuovo testo della norma è sostanzialmente analogo, affermando la spettanza della provvigione anche nel caso che l'agente avesse precedentemente acquisito i clienti con i quali è intercorso l'affare per affari dello stesso tipo nota5.

Quando sia invece l'agente a violare il patto di esclusiva saranno praticabili gli ordinari rimedi previsti dalla legge in materia di inadempimento.
Nei casi più gravi non è esclusa la risoluzione del contratto di agenzia nota6.

Note

nota1

Si tratta di un elemento naturale, non tuttavia essenziale. Ne è pertanto pacificamente ammessa la derogabilità, sia in forza di apposita clausola espressa, sia per effetto di una tacita manifestazione di volontà desumibile dal comportamento tenuto dalle parti al momento della conclusione del contratto o anche successivamente, in sede di esecuzione dello stesso (cfr. Baldi, Il contratto di agenzia, Milano, 1987, p.58).
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nota2

Franceschelli, in Comm.cod.civ, dir. da Cendon, vol.IV, Torino, 1999, p.1339.
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nota3

Essenziale per l'operatività della norma è non solo la determinazione di un ambito territoriale, bensì anche l'individuazione di un determinato ramo aziendale in cui operi l'esclusiva. Si tratta cioè di un limite di natura qualitativa, in relazione al quale si farà riferimento al complessivo settore commerciale in cui opera il preponente, anche se in pratica occorrerà tenere conto dei diversi prodotti e delle differenti clientele del preponente (De Luca, Cogliandro, D'Auria, Ronza, Dei singoli contratti, vol.II, Milano, 2002, p.203).
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nota4

L'onere della prova in ordine alla violazione evidentemente non può che incombere sull'agente che la allega: Cass. Civ. Sez. Lavoro, 6258/1996. E' ben possibile che il preponente, pur avendo ripartito zone presidiate da agenti con diritto di esclusiva, si sia comunque riservato il diritto di concludere in proprio i contratti con i clienti. In questo caso l'invito a questi ultimi in ordine all'assunzione diretta di contatti con il preponente integrerebbe una modalità consentita di concorrenza (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 600/1996 ).
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nota5

In questo modo si tutela tanto l'esigenza di rispettare il diritto di esclusiva dell'agente quanto il diritto del proponente a concludere nella zona il maggior numero di affari possibile: Franceschetti, De Cosmo, I singoli contratti, Napoli, 1998, p.392.
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nota6

Ravvisa una causa di risoluzione del contratto a tempo indeterminato per colpa grave dell'agente Franceschelli, cit., p.1340.
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Bibliografia

  • BALDI, Il contratto di agenzia, Milano, 1981
  • DE LUCA COGLIANDRO D'AURIA RONZA, Dei singoli contratti, Milano, II, 2002
  • FRANCESCHELLI, Torino, Comm.cod.civ.Cendon, IV, 1999
  • FRANCESCHETTI-DE COSMO, I singoli contratti, Napoli, 1998

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