Diritto alla provvigione ed alle spese (agenzia)



Fondamentale diritto dell'agente è quello alla corresponsione delle provvigioni da parte del preponente. Il contratto di agenzia si qualifica infatti come essenzialmente oneroso (cfr. artt.1742 , 1748 cod.civ.).

In particolare l'art. 1748 cod.civ. contiene in merito un'articolata previsione. Il I comma della riferita norma pone il principio della spettanza della provvigione per tutti gli affari conclusi durante il contratto, quando l'operazione è stata conclusa per effetto dell'intervento dell'agente nota1. La disposizione evoca la necessità di un nesso causale tra l'operato dell'agente e la conclusione dell'affare. E' stato deciso nel senso della spettanza della provvigione anche quando la vendita (nella specie di macchinario industriale) sia stata perfezionata con una società di leasing per mezzo di un contratto che prevedeva l'obbligo dell'alienante di provvedere al riacquisto nell'ipotesi di fallimento dell'utilizzatore (Cass.Civ., Sez. Lav., 6586/92 ). Il riferimento alla semplice conclusione dell'operazione ha tolto di mezzo il precedente requisito della "regolare esecuzione dell'affare" che si specificava nel buon fine del medesimo, ciò che aveva dato luogo a notevole contenzioso (Cass.Civ., Sez. Lav., 12668/97 ; Cass.Civ., Sez. Lav., 925/90 ). Ovviamente ancor oggi è possibile che l'agente sia tenuto volta per volta allo star del credere nei limiti assai restrittivi di cui al III comma dell'art.1746 cod.civ. )

I commi successivi dell'art.1748 cod.civ. sono strutturati in modo tale da apportare deroghe alla regola base enunciata, talvolta pattiziamente disponibili, altre volte inderogabili, a pena di nullità . Il II comma prevede infatti che la provvigione sia dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito. Lo scioglimento del contratto di agenzia non è ostativo alla maturazione del diritto alla provvigione sugli affari successivamente conclusi "se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti" (III comma art.cit. 1748).

Quanto al tempo ed alla misura della provvigione, salva diversa convenzione, il IV comma dell'art.1748 cod.civ. prescrive il riferimento al momento in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo nota2. Prosegue la norma stabilendo che, al più tardi, la provvigione spetta inderogabilmente "dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico". E' chiaro il fine del disposto: porre con sicurezza un punto fermo per consentire il computo degli interessi e dei danni relativamente alle provvigioni non corrisposte quando, a cagione dell'inadempimento del preponente nei rapporti con la clientela, la vicenda contrattuale non si sia svolta secondo le modalità originariamente programmate.

Ex V comma art.1748 cod.civ. , qualora preponente e terzo (vale a dire il cliente) "si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità". La norma è palesemente orientata a sventare facili frodi a danno dell'agente, facendo infine riferimento ad un'ipotesi di equità integrativa che ha per protagonista il giudice.

La legge assume in considerazione anche il caso in cui l'agente sia tenuto a restituire la provvigione in relazione ad un affare che, pure concluso, non sia andato a buon fine. Il VI comma 1748 dell'articolo in esame infatti prescrive il relativo obbligo per l'agente, limitatamente all'ipotesi "e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente" nota3. In nessun altro caso è ammesso convenzionalmente aggravare la posizione dell'agente, poichè è nullo ogni patto più sfavorevole a costui nota4.

Infine il VII comma dell'art.1748 cod.civ. stabilisce l'insussistenza di un diritto dell'agente al rimborso delle spese di agenzia, chiaramente manifestando che l'assunzione del rischio per l'organizzazione non può gravare neppure in parte sul preponente.

La quantificazione della provvigione può intervenire con modalità diverse. Ordinariamente si tratta di una percentuale sull'ammontare dell'affare andato a buon fine. Può darsi tuttavia che essa venga determinata in relazione al maggior prezzo tra quello base e quello che il preponente determina come consigliato, ferma la possibilità per l'agente di accordare sconti. E' ipotizzabile un sistema misto che tenga conto di entrambi i parametri o di altri ancora (una somma fissa ed invariabile) nota5.

Allo scopo di consentire la liquidazione della provvigione, il preponente deve consegnare all'agente un estratto conto "al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate" (art.1749 cod.civ. ). Questo estratto conto indica gli elementi essenziali in relazione ai quali il computo è stato eseguito. L'effettivo pagamento deve intervenire entro il riferito termine. Ogni patto contrario è nullo.

Le provvigioni sono garantite da privilegio generale sui beni mobili (n.3 art. 2751 bis cod.civ . ) nota6.

Dalla provvigione si distinguono le altre erogazioni a titolo di concorso spese (aventi natura indennitaria) che erano previste da accordi collettivi resi efficaci erga omnes in esito a specifici provvedimenti normativi (Cass.Civ., Sez. Lav., 4741/95 ).

Note

nota1

La nuova disposizione normativa distingue tra momento genetico ed esigibilità del diritto alla provvigione: esso infatti sorge già al momento della conclusione del contratto, ma diventa esigibile solo al momento della esecuzione della prestazione ad opera del preponente per effetto del contratto concluso con il terzo (Calzolaio, Prime riflessioni sul contratto di agenzia dopo il d.legisl. 15 febbraio 1999 n.65, in Nuove l.civ.comm., 1999, p.910).
top1

nota2

Questa norma dunque prevede il diritto alla provvigione per effetto di un'esecuzione parziale, in relazione alla quale l'agente percepirà una provvigione proporzionale rispetto a quanto eseguito. E' tuttavia necessario che si ravvisi un qualche vantaggio per il preponente: una esecuzione parziale da cui derivasse solo una riduzione della perdita per il preponente non determinerebbe l'insorgenza del diritto ad alcuna provvigione a favore dell'agente (Giordano, Il contratto di agenzia, Bari, 1959, p.1 e ss.).
top2

nota3

La formulazione della norma suscita alcune perplessità in relazione alla definizione del requisito della certezza dell'inadempimento del terzo: dovrebbe cioè risultare necessariamente da un verifica giudiziale oppure potrebbe dirsi già raggiunta nel caso in cui il preponente abbia richiesto e non ottenuto il pagamento con gli ordinari mezzi di sollecito (come sostenuto da Giudici, Agenti e rappresentanti, in Dir. e prat. lav., 1999, p.1557)?
top3

nota4

La ragione di questa inderogabilità si spiega con il fatto che il fondamento dei commi IV e V dell'art.1748 cod.civ. viene ravvisato nella volontà del legislatore di contemperare gli opposti interessi dell'agente e del preponente, "apparendo conforme a giustizia che il primo non subisca le conseguenze pregiudizievoli create dal comportamento del secondo" (De Luca, Cogliandro, D'Auria, Ronza, Dei singoli contratti, vol.II, Milano, 2002, p.192).
top4

nota5

In mancanza di determinazione contrattuale della provvigione in dottrina (Ghezzi, Il contratto di agenzia, in Comm.cod.civ., dir. da Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1970, p.137 e Cerami, voce Agenzia, in Enc.dir., vol.I, 1958, p.879) si ritiene che si debba far ricorso agli usi ed alla valutazione equitativa del giudice, analogamente a quanto dispongono gli artt.1709 cod.civ. in tema di mandato, 1733 cod.civ. in tema di commissione e 1755 cod.civ. in tema di mediazione.
top5

nota6

La norma sancisce che il priviliegio sussiste per tutte le provvigioni dovute per l'ultimo anno di prestazione: ricadono, dunque nell'ambito di questa previsione anche "le provvigioni relative ad affari promossi prima dell'estinzione del rapporto di agenzia ed accettati dal preponente solo successivamente, e le provvigioni conseguenti ad affari promossi ed eseguiti anteriormente ma la cui liquidazione, contrattuale o consuetudinaria, avvenga nel termine previsto dalla norma" (Baldassari, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, Aggiornamento 1991-2001, Torino, 2002, p.1227).
Si noti come la Cassazione abbia comunque escluso che il privilegio possa assistere il credito per provvigioni quando essi spettino a società di capitali (Cass. Civ., Sez. Unite, 27986/13)
top6

Bibliografia

  • BALDASSARI, Aggiornamento 1991-2001, Torino, Comm. cod. civ. , 2002
  • CALZOLAIO, Prime riflessioni sul contratto di agenzia, Nuove l. civ. comm., 1999
  • CERAMI, Agenzia, Enc.dir.
  • DE LUCA COGLIANDRO D'AURIA RONZA, Dei singoli contratti, Milano, II, 2002
  • GHEZZI, Il contratto di agenzia, Bologna Roma, Comm.cod.civ.Scialoja Branca, 1970
  • GIORDANO JANNELLO SANTORO, Il contratto di agenzia e la mediazione, Torino, 1974
  • GIUDICI, Agenti e rappresentanti, Dir. e prat. lav., 1999

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Diritto alla provvigione ed alle spese (agenzia)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti