Compravendita con adempimento di terzo ex art. 1180 codice civile

Repertorio N.140.558 Raccolta N.23.698
COMPRAVENDITA IMMOBILIARE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilanove
il giorno otto
del mese di Giugno.
In Lecco, nel mio studio in Via Balicco n.61.
Innanzi a me dottor Daniele Minussi, Notaio residente in Lecco, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco,
sono personalmente comparsi i signori:
- WWW, nato ad Erba (CO) il 9 maggio 1962, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio bensì nella propria qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della società:
"COSTRUZIONI QQQ S.R.L."
con sede in Erba (CO), Corso XXV Aprile n. 74/a, Codice Fiscale/Partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Como: 02723960130, R.E.A. n.CO-255759, società di nazionalità italiana; a quanto infra autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 4 settembre 2006 regolarmente depositata al Registro delle Imprese competente in data 22 novembre 2006;
- ZZZ, nata a Como (CO) il 28 settembre 1978, residente in Como (CO) Via Crispi n.5A; Codice Fiscale:BRV MTL 78P68 C933U;
Sono altresì presenti i signori:
- XXX, nata a Cabiate (CO) il 23 maggio 1947, residente in Como (CO) Via F.Crispi n.5/A, Codice Fiscale:GLB MLN 47E63 B313F;
- YYY, nato a Paderno Robbiate (CO) il 3 maggio 1944, residente in Como (CO) Via Crispi n.5A; Codice Fiscale:BRV GUO 44E03 G223I,
i quali intervengono al solo fine di quanto previsto all'articolo 3 (tre) di cui infra.
Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica poteri io Notaio sono certo,
convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1
La Società "COSTRUZIONI QQQ S.R.L.", come sopra rappresentata, cede e vende alla Signora ZZZ che, correlativamente accetta ed acquista, il diritto di piena proprietà relativamente ai seguenti beni immobili:
IN COMUNE AMMINISTRATIVO DI COMO
Sezione Censuaria di BORGHI
Nel fabbricato adibito a civile abitazione, posto alla Via Crispi n.33/a denominato "CONDOMINIO BERTACCHI" - insistente sull'area strettamente pertinenziale al medesimo, distinta al Catasto Terreni al foglio 1 con il mappale 4915 - ente urbano di are 11.70 (derivante dalla demolizione del preesistente fabbricato con annessa area di pertinenza, già distinto con il mappale 654 subalterni 1 e 2 del foglio 6 del Catasto dei Fabbricati e con i mappali 654 e 2824 del foglio 1 del Catasto Terreni) le seguenti unità immobiliari:
  • appartamento posto al piano secondo composto da: ingresso, soggiorno, cucina, loggia, due camere, due bagni, spogliatoio, due disimpegni e balcone.
Il tutto risulta rappresentato nella planimetria allegata alla Denuncia di Variazione Catastale presentata all'Agenzia del Territorio di Como in data 11 agosto 2008 prot.n. CO0185773, in dipendenza della quale risulta censito al Catasto Fabbricati con i seguenti dati:
- Sezione BOR - Foglio 6 - mappale 4915 subalterno 36 - Via Francesco Crispi n.33 n.A - piano 2 - zona censuaria 1 - Categoria A/2 - Classe 4 - vani 7 - R.C. Euro 1.482,23 - con riserva.
Coerenze: appartamento di cui al mappale 4915 subalterno 35, prospetto su area comune, appartamento di cui al mappale 4915 subalterno 37 e prospetto su area comune.
  • Autorimessa al piano primo sottostrada, strettamente pertinenziale all'unità abitativa sopra descritta, rappresentata nella planimetria allegata alla Denuncia di Variazione Catastale presentata all'Agenzia del Territorio di Como in data 11 agosto 2008 prot.n. CO0185773, in dipendenza della quale risulta censita al Catasto dei Fabbricati con i seguenti dati:
- Sezione BOR - Foglio 6 - mappale 4915 subalterno 9 - Via Francesco Crispi n.33 n.A - piano S1 - zona censuaria 1 - Categoria C/6 - Classe 6 - mq.27 - R.C. Euro 214,74 - con riserva.
Coerenze: autorimessa di cui al mappale 4915 subalterno 10, corsello comune di cui al mappale 4915 subalterno 701, autorimessa di cui al mappale 4915 subalterno 8 e terrapieno.
A migliore identificazione delle unità immobiliari in oggetto si allegano al presente atto sotto le lettere "A" e "B", firmate dalle parti e da me Notaio, fotocopie delle planimetrie catastali.
ARTICOLO 2
L'area sulla quale sono stati edificati gli immobili in oggetto è pervenuta alla Società alienante in forza dell'atto di compravendita a rogito dottor Nicola Begalli, Notaio in Como, in data 13 dicembre 2005 Repertorio n.155.970/23.978, registrato a Como il 15 dicembre 2005 al n.10913 Serie 1T e trascritto all'Agenzia del Territorio di Como il 16 dicembre 2005 ai nn.45110/28475; atto a cui le parti dichiarano di fare pieno ed espresso riferimento in ogni sua clausola contenuta o richiamata.
ARTICOLO 3
Il prezzo della vendita è stato convenuto in Euro 369.200,00 (trecentosessantanovemiladuecento virgola zero zero) oltre IVA, di cui Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) oltre IVA per l'autorimessa di cui al mappale 4915 subalterno 9, somma che la Società Venditrice, come sopra rappresentata, dichiara di avere ricevuta prima d'ora dalla Parte Acquirente, alla quale rilascia ampia e finale quietanza di saldo.
La somma inerente l'acquisto dell'abitazione viene interamente versata, come meglio risulta dalla dichiarazione che segue, dai signori XXX e YYY, ascendenti di primo grado della signora ZZZ, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1180 del Cod.Civ., senza che abbia luogo alcuna surrogazione nè volontaria nè legale.
La Società Venditrice, come sopra rappresentata, rinunzia ad ogni diritto di ipoteca legale con esonero del Signor Conservatore dei Registri Immobiliari competente da responsabilità al riguardo.
  • ***
Le parti, consapevoli delle sanzioni di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per i casi di false attestazioni e dichiarazioni nello stesso indicate, ai sensi dell'articolo 47 del citato provvedimento normativo, sotto la propria responsabilità, tenuto conto delle prescrizioni di cui all'art.35 commi 22 e 23 del D.L. 4 luglio 2006 n.223 conv. dalla Legge 4 agosto 2006 n.248,
DICHIARANO:
a) che il prezzo come sopra convenuto è stato corrisposto con i seguenti strumenti di pagamento:
- quanto ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) mediante assegno bancario non trasferibile n.0716738668-09 tratto sul c/c n.31120 intestato a BRIVIO UGO della Deutsche Bank - filiale di Como emesso in data 6 dicembre 2006 all'ordine di "COSTRUZIONI QQQ S.R.L.";
- quanto ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) mediante assegno bancario non trasferibile n.0720904064-10 tratto sul c/c n.31120 intestato a BRIVIO UGO della Deutsche Bank - filiale di Como emesso in data 5 aprile 2007 all'ordine di "COSTRUZIONI QQQ S.R.L.";
- quanto ad Euro 16.600,00 (sedicimilaseicento virgola zero zero) mediante assegno bancario non trasferibile n.0720904066-12 tratto sul c/c n.31120 intestato a YYY della Deutsche Bank - filiale di Como emesso in data 8 giugno 2007 all'ordine di "COSTRUZIONI QQQ S.R.L.";
- quanto ad Euro 15.600,00 (quindicimilaseicento virgola zero zero) mediante assegno bancario non trasferibile n.0720904065-11 tratto sul c/c n.31120 intestato a YYY della Deutsche Bank - filiale di Como emesso in data 17 luglio 2007 all'ordine di "COSTRUZIONI QQQ S.R.L.";
- quanto ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) mediante assegno bancario non trasferibile n.0720904069-02 tratto sul c/c n.31120 intestato a YYY della Deutsche Bank - filiale di Como emesso in data 23 novembre 2007 all'ordine di "COSTRUZIONI QQQ S.R.L.";
- quanto ad Euro 22.000,00 (ventiduemila virgola zero zero) mediante assegno bancario non trasferibile n.0720904070-03 tratto sul c/c n.31120 intestato a YYY della Deutsche Bank - filiale di Como emesso in data 23 novembre 2007 all'ordine di "COSTRUZIONI QQQ S.R.L.";
- quanto ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) mediante assegno bancario non trasferibile n.0724452491-09 tratto sul c/c n.31120 intestato a YYY della Deutsche Bank - filiale di Como emesso in data 15 febbraio 2008 all'ordine di "COSTRUZIONI QQQ S.R.L.";
- quanto ad Euro 22.000,00 (ventiduemila virgola zero zero) mediante assegno bancario non trasferibile n.0724452492-10 tratto sul c/c n.31120 intestato a YYY della Deutsche Bank - filiale di Como emesso in data 15 febbraio 2008 all'ordine di "COSTRUZIONI QQQ S.R.L.";
- quanto ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) mediante assegno bancario non trasferibile n.0724452495-00 tratto sul c/c n.31120 intestato a YYY della Deutsche Bank - filiale di Como emesso in data 29 aprile 2008 all'ordine di "COSTRUZIONI QQQ S.R.L.";
- quanto ad Euro 22.000,00 (ventiduemila virgola zero zero) mediante assegno bancario non trasferibile n.0724452496-01 tratto sul c/c n.31120 intestato a YYY della Deutsche Bank - filiale di Como emesso in data 29 aprile 2008 all'ordine di "COSTRUZIONI QQQ S.R.L.";
- quanto ad Euro 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero) mediante assegno bancario non trasferibile n.0.160.491.631-01 tratto sul c/c n.120200 intestato a QQQ della Banca Popolare di Lodi - filiale di Como emesso in data odierna all'ordine di "COSTRUZIONI QQQ S.R.L.";
- quanto ad Euro 49.168,00 (quarantanovemilacentosessantotto virgola zero zero) mediante assegno bancario non trasferibile n.0738308963-02 tratto sul c/c n.52127/38 intestato a XXX del Credito Valtellinese - Agenzia 1 di Como emesso in data odierna all'ordine di "COSTRUZIONI QQQ S.R.L.";
- quanto ad Euro 41.600,00 (quarantunomilaseicento virgola zero zero) (comprensivo di IVA), a titolo di corrispettivo per l'acquisto dell'autorimessa, mediante bonifico bancario ordine n.88 eseguito dalla signora ZZZ in favore della parte alienante in data 5 giugno 2009 tramite la Banca "Credito Valtellinese s.c." - Agenzia 1 di Como con valuta in data 4 giugno 2009;
b) la parte alienante: che la presente compravendita è stata conclusa con l'intervento, quale mediatore, ai sensi degli artt. 1754 ss. c.c., della società "BB STUDIO S.A.S. di Bargolini Mirko, Oliverio Arnaldo & C.", con sede in Erba (CO), Via Cesare Battisti n.22/b, Partita IVA 02106330133 - tramite l'intervento del Signor Bargolini Mirko, nato a Como (CO) il 26 agosto 1965, Codice Fiscale:BRG MRK 65M26 C933U, abilitato a svolgere attività di agente d'affari in mediazione giusta iscrizione nel ruolo al n. 422 presso la CCIAA di Como - la quale ha percepito a titolo di provvigione e rimborso spese, da parte di essa alienante, la complessiva somma di Euro 12.010,95 (dodicimiladieci virgola novantacinque) (comprensiva di IVA) mediante assegno bancario non trasferibile n.0724172587-08 tratto sul c/c n.71189/88 intestato alla società alienante del Credito Valtellinese - Filiale di Erba, dell'importo di Euro 9.439,50 (novemilaquattrocentotrentanove virgola cinquanta) emesso in data 15 febbraio 2008 all'ordine di "BB STUDIO S.A.S." e successivo assegno bancario non trasferibile n.0738227478-01 tratto sul c/c n.71189/88 intestato alla società alienante del Credito Valtellinese - Filiale di Erba, dell'importo di Euro 2.571,45 (duemilacinquecentosettantuno virgola quarantacinque) emesso in data odierna all'ordine di "BB STUDIO S.A.S.";
c) la sola parte acquirente: che la presente cessione di immobile è stata conclusa senza alcun intervento di mediazione ai sensi degli artt. 1754 ss. Codice Civile.
ARTICOLO 4
La presente alienazione è fatta a corpo e non a misura nello stato di fatto e di diritto in cui gli immobili attualmente si trovano, con ogni accessione, diritto, azione, ragione, servitù attiva e passiva inerente e con la quota proporzionale sulle parti del complesso immobiliare di cui è parte quanto in oggetto che sono da intendersi di proprietà condominiale ai sensi dell'art. 1117 cod.civ.; il tutto in base alle quote millesimali meglio indicate nelle "TABELLE MILLESIMALI" che, trovansi infra allegate al presente atto unitamente al "REGOLAMENTO DI CONDOMINIO".
ARTICOLO 5
I rapporti tra i condomini e la gestione amministrativa relativamente al complesso di cui fanno parte le unità in oggetto saranno disciplinati dal "REGOLAMENTO DI CONDOMINIO" che firmato dalle parti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "C".
La parte acquirente dichiara di essere a perfetta conoscenza di detto regolamento e si impegna ed obbliga, per sè, suoi eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, ad osservarlo e farlo osservare.
In particolare dichiara di essere a conoscenza che per il primo anno di gestione il condominio sarà amministrato dallo Studio "P.N. Amministrazione Immobili di Proserpio geom. Giovanni" con sede in Inverigo, via Colombaia n.2/b.
ARTICOLO 6
Garantisce la società alienante, come sopra rappresentata, la libertà di quanto alienato da oneri, pesi, vincoli, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e privilegi fiscali ad eccezione dell'ipoteca iscritta all'Agenzia del Territorio di Como in data 16 dicembre 2005 ai nn. 45111/9375 a favore della "BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE Società Cooperativa" con sede in Sondrio ed a carico della società "COSTRUZIONI QQQ S.R.L."; formalità svincolata dal mappale 4915/36 in oggetto in forza di atto a rogito dottor Nicola Begalli, Notaio in Como in data 28 maggio 2009 Repertorio N.162903/27573, registrato a Como il 4 giugno 2009 al N.6237 Serie 1T, e dal mappale 4915/9 in forza di atto a rogito dottor Nicola Begalli, Notaio in Como in data 10 marzo 2009 Repertorio N.162537/27369, registrato a Como il giorno 11 marzo 2009 al N.2686 Serie 1T ed annotato presso l'agenzia del Territorio di Como in data 12 marzo 2009 ai nn.6606/1159.
A tal fine si precisa che le ispezioni ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio competente, sono aggiornate alla data del giorno 5 giugno 2009.
  • *******
La parte acquirente si dichiara edotta dell'esistenza e del contenuto dell'atto a rogito dottor Nicola Begalli, Notaio in Como, in data 7 maggio 2009 Repertorio N.162810/27523, registrato a Como in data 13 maggio 2009 al n.5344 Serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio di Como in data 14 maggio 2009 ai nn.13146/8319, portante vincolo pertinenziale a favore del Comune di Como.
In relazione a detto atto la società alienante, come sopra rappresentata, dichiara che l'autorimessa di cui al mappale 4915 subalterno 9 è stata destinata a pertinenza dell'appartamento di cui al mappale 4915 subalterno 36; pertanto detta autorimessa non potrà essere ceduta separatamente dall'appartamento di cui costituisce pertinenza.
ARTICOLO 7
Il possesso di fatto e di diritto viene assunto da oggi dalla parte a favore della quale viene operato il trasferimento dei beni oggetto del presente atto e da oggi, pertanto, profitti ed oneri sono a suo esclusivo vantaggio e carico.
ARTICOLO 8
PATTI SPECIALI
1) L'acquirente riconosce alla società venditrice la facoltà di modificare, ampliare o ridurre nella consistenza, meglio individuare e disciplinare gli enti comuni condominiali, di assegnare porzioni di edificio o di impianti in proprietà esclusiva, di concedere diritti e di imporre obblighi, limitazioni, vincoli o servitù (queste ultime in quanto compatibili con la destinazione del fabbricato), di modificare le quote millesimali di proprietà se del caso approvando nuove tabelle, di regolamentare rapporti di vicinato, con la Pubblica Amministrazione e con gli enti erogatori dei servizi, di istituire i servizi utili e necessari al buon funzionamento delle parti comuni, stipulare eventuali atti che risultassero necessari o fosse obbligata a stipulare su richiesta del Comune di Como quali, a titolo esemplificativo, impegnative unilaterali di vincolo edilizio, cessioni gratuite di aree vincolate a verde e parcheggio, il tutto senza recare alcun pregiudizio ai diritti dell'acquirente medesimo.
Resta inteso che la società venditrice eserciterà tali facoltà e diritti al solo fine di consentire, a suo insindacabile giudizio, il miglior utilizzo e la più ampia valorizzazione delle unità costituenti il fabbricato e dei relativi ambiti pertinenziali.
In relazione a quanto sopra, l'acquirente conferisce alla società venditrice, che accetta, mandato con rappresentanza - gratuito ed irrevocabile ai sensi dell'articolo 1723, 2° comma, del Codice Civile, in quanto rilasciato anche nell'interesse della società venditrice medesima - che attribuisce a quest'ultima la facoltà di contrarre con se stessa e tutti i poteri opportuni per il compimento dei necessari atti giuridici, purché dagli atti compiuti non derivi alcun pregiudizio agli immobili in contratto e l'acquirente sia comunque sollevato da ogni onere e responsabilità in merito.
2) La società venditrice si riserva:
a) di aprire e chiudere porte e finestre, collegare gli ambienti interni, effettuare qualunque trasformazione comunque ritenuta opportuna senza dover chiedere alcuna autorizzazione ai condomini, compresa la facoltà di occupare le porzioni di area comune condominiale, di passare attraverso locali e servizi di uso comune in via provvisoria, per il solo tempo necessario al compimento delle opere, in conformità al giudizio del tecnico progettista e nel rispetto delle norme edilizie, senza nulla dovere agli altri condomini e senza bisogno di loro autorizzazione;
b) di fare quant'altro ritenuto necessario od opportuno al fine di portare a termine la realizzazione di tutte le opere in corso ed attinenti sia le parti comuni del compendio immobiliare che le singole unità.
3) La società venditrice è esonerata dal partecipare alle spese condominiali di ordinaria amministrazione per le unità immobiliari di sua proprietà fino a quando le stesse non saranno alienate o utilizzate, anche in locazione, secondo la loro destinazione.
4) Il legale rappresentante della società venditrice dichiara, e l'acquirente ne prende atto, che durante i lavori di realizzazione del fabbricato, al fine di sostenere le pareti di scavo, il contrasto provvisorio alle spinte dei terreni è stato garantito da una paratia di micropali in acciaio, una trave di coronamento in cemento armato e tiranti provvisori in barre di acciaio posizionati nel sottosuolo del mappale n.643, previa autorizzazione dei proprietari - Costanza Mozzillo e Nicolò Migliavacca - i quali potranno, ad ultimazione dei lavori di costruzione del fabbricato e senza richiedere alcuna autorizzazione ai proprietari delle singole unità immobiliari, rimuovere, a loro totali cura e spese, i predetti tiranti in caso di necessità edificatorie e di interventi edilizi in genere.
ARTICOLO 9
REGOLARITA' URBANISTICA
La società alienante, come sopra rappresentata, consapevole delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per i casi di false attestazioni e dichiarazioni nello stesso indicate, ai sensi dell'articolo 47 del citato provvedimento normativo, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
ai sensi dell'abrogato art.17 della legge 47/1985 nonchè dell'art.46 del T.U. 2001 n.380:
a) che il complesso residenziale nel quale sono ricompresi gli immobili oggetto del presente atto è stato edificato in forza di:
  • Permesso di Costruire n.13834/05 P.G. - n.220/05 R.C. rilasciato dal Comune di Como in data 14 ottobre 2005 alla società "METALFORFILIERE S.A.S." e volturato a favore della società venditrice in data 20 febbraio 2006 - per demolizione e nuova edificazione; il tutto a seguito della demolizione di preesistenti fabbricati edificati prima del giorno primo settembre 1967;
- che il medesimo fabbricato è pienamente conforme al citato provvedimento ed alle norme urbanistiche vigenti;
- che, dalla data di ultimazione del medesimo é stato dato corso alle opere eseguite in forza della Denuncia di Inizio Attività presentata al Comune di Como in data 27 ottobre 2008 Pratica n.45936/08 P.G.;
- che in data 25 febbraio 2009 è stata presentata presso il Comune di Como Richiesta di rilascio del Certificato di Agibilità;
- che, sempre relativamente all'immobile oggetto del presente atto, non vennero irrogate sanzioni pecuniarie ai sensi della vigente normativa urbanistica nonchè di quella pregressa.
Dichiara infine la società alienante, come sopra rappresentata che, relativamente agli immobili oggetto del presente atto, non è stato emesso alcun provvedimento sanzionatorio di cui alla vigente normativa urbanistica nonchè di quella pregressa.
  • ****
La Società alienante, come sopra rappresentata, si obbliga ad ottenere, a proprie cure e spese, il rilascio della licenza d'uso da parte del Comune di Como, nonchè a svolgere tutte le necessarie operazioni tecniche ed amministrative, esonerando la parte acquirente da ogni responsabilità al riguardo.
ARTICOLO 10
Ai sensi dell'art.30 del T.U. in materia di edilizia 2001 n.380, la Società alienante, come sopra rappresentata,
DICHIARA
che l'area circostante il fabbricato in oggetto ha natura urbana, strettamente pertinenziale rispetto al medesimo e superficie inferiore a mq. 5.000 (cinquemila), omettendosi pertanto l'allegazione del certificato di destinazione urbanistica relativo alla stessa.
ARTICOLO 11
La parte alienante, ai sensi di quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.8/5018 del 26 giugno 2007 - Regione Lombardia, come modificata dalle successive Deliberazioni n.8/5773 del 31 ottobre 2007 e n.8/8745 del 22 dicembre 2008 dichiara:
  • che non sussiste l'obbligo di dotare gli immobili in oggetto dell'attestato di certificazione energetica, in quanto il presente atto:
- non ha ad oggetto intero edificio;
- non ha ad oggetto porzione di fabbricato la cui costruzione o ristrutturazione, quest'ultima nei limiti dei succitati provvedimenti, sia stata assentita con permesso richiesto o denuncia presentata successivamente al giorno 1 settembre 2007;
- non ha ad oggetto immobili, sui quali o sui relativi impianti, siano stati eseguiti interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche, per i quali ci si sia avvalsi di incentivi o agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti;
- non risultano stipulati o rinnovati contratti di servizio energia e comunque relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione.
ARTICOLO 12
Il presente atto è soggetto all'imposta fissa di Registro di Trascrizione e Voltura ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131, poichè sconta l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), come dichiarano i legali rappresentanti della società alienante.
Le parti contraenti chiedono a tal proposito che a questa compravendita vengano applicate le agevolazioni fiscali di cui all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986 n.131) nonchè di cui alle vigenti disposizioni in materia di IVA.
In relazione a quanto sopra la parte acquirente dichiara:
- di aver la propria residenza nel Comune di Como, ove è ubicato il bene acquistato;
- che la porzione immobiliare in contratto non ha le caratteristiche di lusso secondo i criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969 (pubblicato su G.U. del 27 agosto 1969);
- di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile acquistato;
- di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione da essa parte acquirente acquistata con le agevolazioni di cui all'articolo 3 comma 131 della legge 28 dicembre 1995 n.549 ovvero di cui all'articolo 1 della Legge 22 aprile 1982 n. 168, dall'articolo 2 del D.L. 7 febbraio 1985 n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 1985 n. 118, nonchè di quelle previste dall'articolo 3 comma 2 della Legge 31 dicembre 1991 n. 415, dall'articolo 5 comma 2 del D.L. 21 gennaio 1992 n. 14, di quelle previste dal D.L. 20 marzo 1992 n. 237, di quelle previste dal D.L. 20 maggio 1992 n. 293, di quelle previste dal numero 2 dell'articolo 2 del D.L. del 24 luglio 1992 n. 348, di quelle previste dal D.L. 24 settembre 1992 n. 388, di quelle previste dal D.L. 24 novembre 1992 n. 455, all'articolo 1, comma 2 del D.L. 23 gennaio 1993 n.16 convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993 n.75 e dall'articolo 16 del D.L. 22 maggio 1993 n.155 convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993 n.243 e successive modifiche ed integrazioni.
ARTICOLO 13
I signori XXX e YYY dichiarano:
- di essere ascendenti di primo grado della signora ZZZ;
- di non avere mai effettuato precedenti donazioni alla propria figlia signora ZZZ.
ARTICOLO 14
Ai sensi della legge 19 maggio 1975 n. 151 le parti dichiarano:
- la signora ZZZ di essere nubile;
- i signori XXX e YYY di essere tra loro coniugati e di vivere in regime di separazione dei beni.
ARTICOLO 15
Le spese e tasse relative e conseguenti al presente atto vengono assunte dalla parte acquirente.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, di cui ho dato lettura, essendone stato preventivamente dispensato per quanto attiene ai ben conosciuti allegati, ai comparenti, i quali dichiarano di approvarlo, in quanto conforme alla volontà espressami, sottoscrivendolo con me Notaio alle ore undici e minuti tredici
Lo stesso consta di undici fogli scritti da persona di mia fiducia sotto la mia direzione mediante mezzo elettronico e per poca parte manoscritto da me Notaio per dieci pagine intere e fin qui della undicesima
F.TO: WWW - XXX - ZZZ - YYY - DANIELE MINUSSI, NOTAIO - L.S.

Contributi di approfondimento

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Compravendita con adempimento di terzo ex art. 1180 codice civile"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti