Codice Civile art. 649


SEZIONE III Dei legati (ACQUISTO DEL LEGATO)

1. Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunziare.
2. Quando oggetto del legato è la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore.
3. Il legatario però deve domandare all' onerato il possesso della cosa legata, anche quando ne è stato espressamente dispensato dal testatore.

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