Forma della rinunzia al legato in sostituzione di legittima



Il tema della forma della rinunzia al legato sostitutivo di legittima (art. 551 cod.civ.) si iscrive in quello, più generale, della forma della rinunzia al legato.
Come è noto, a fronte dell'opinione di chi reputa che, in ogni caso, si tratti di un atto a forma libera (stante la natura giuridica riconducibile al rifiuto impeditivo) nota1, si registra il parere di coloro che, al contrario, reputano che l'atto debba essere perfezionato per iscritto ogniqualvolta sia destinato ad incidere su diritti reali immobiliari (senza che si dia importanza alla distinzione tra rinunzia al legato e rinunzia ai beni legati) nota2.

Ciò premesso, occorre valutare le peculiarità proprie del legato sostitutivo. Dato che la rinuncia ad esso è condizione per poter introdurre l'azione di riduzione volta a recuperare la porzione legittima, se ne è dedotto che essa verrebbe a sostanziare l'esercizio del diritto potestativo del legittimario e volto a permettergli il recupero dell'intera quota di riserva. Ne discenderebbe l'assenza di qualsiasi onere formale per la rinunzia al legato sostitutivo, che, in particolare, ben potrebbe essere implicitamente presupposta nel mero promuovimento dell'azione di riduzione nota3. In altri termini, potrebbe addirittura darsi una rinunzia tacita, ritraibile interpretativamente dal precitato contegno concludente, pur quando il legato avesse ad oggetto diritti reali immobiliari. Invero la giurisprudenza è andata di contrario avviso, affermando che la mera proposizione della detta azione potrebbe non importare necessariamente l'intento di respingere il legato (Cass. Civ. Sez. II, 26955/08; Cass.Civ. Sez.II, 4527/92).

A fronte di questa impostazione si pone quella, prevalente, secondo la quale una valida rinunzia al legato avente ad oggetto beni immobili, quand'anche si trattasse di legato sostitutivo della legittima, richiede indispensabilmente la forma scritta a pena la nullità ai sensi del n. 5 dell'art.1350 cod.civ. (Cass. Civ. Sez. II, ord. 30384/2023; Cass. Civ. Sez. II, ord. 13530/2022; Cass. Civ., Sez. Unite, 7098/11; Cass.Civ. Sez.II, 1261/95,). Il ragionamento sotteso a questa conclusione può sintetizzarsi nel modo che segue:
1) il legato, anche sostitutivo di legittima, viene acquisito automaticamente alla morte del disponente ex art. 649 cod.civ.;
2) l'acquisizione automatica del lascito importa che il patrimonio del legatario possa dirsi incrementato dei beni (immobili) che ne costituiscono l'oggetto;
3) la rinunzia al legato non può non importare la parallela dismissione dei beni che già siano entrati a far parte del patrimonio del beneficiario;
4) quando questi beni siano immobili occorre fare applicazione del principio di cui all'art. 1350 cod.civ. quanto all'onere formale;
5) detto principio si applica anche al legato sostitutivo, che si differenzia rispetto alla fattispecie ordinaria solamente per la regola ulteriore, avente natura processuale, in base alla quale si appalesa necessaria, ai fini dell'esperibilità dell'azione di riduzione, la preventiva rinunzia al legato
nota4.

Quid juris, infine, in relazione all'eventuale accettazione del legato sostitutivo? Essa non potrebbe infatti valere come momento acquisitivo del diritto (dato che, per principio generale il legato si acquista senza bisogno di accettazione), bensì come preclusione ad una susseguente rinunzia, non più praticabile (cfr. Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 13530 del 29 aprile 2022).

Note

nota1

Bonilini, I legati, in Comm.cod.civ. diretto da Schlesinger, Milano, 2001, p. 177; Ferri, Rinunzia e rifiuto nel diritto privato, Milano, 1960, pp. 16 e ss., pp. 95 e ss.; Cicu, Testamento, Milano, 1951, p.235. Trabucchi, Forma necessaria per la rinunzia al legato immobiliare, in Giur. it., 1954, vol. I, p. 1, c. 911.
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nota2

Giannattasio, Delle successioni: delle successioni testamentarie (Artt.587-, in Comm.cod.civ., Torino, 1978, p. 273; Giordano-Mondello, voce Legato, in Enc.dir., p. 746; Masi, Dei legati, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1979, p. 13.
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nota3

Si veda Mengoni, Successione per causa di morte. Parte speciale: successione necessaria, in Tratt.dir.civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo e continuato da Mengoni, XLIII, t.2, Milano, 2000, p. 118. Giova osservare come sia stato deciso che l'intenzione di conseguire la legittima, ricusando il legato, possa anche essere desunta da comportamenti concludenti (Cass.Civ. Sez.II, 5142/86).
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nota4

Detta condizione potrà essere positivamente riscontrata dal giudicante nel tempo in cui la causa passa in decisione, non risultando indispensabile che già sussista nel momento in cui viene introdotta la domanda.
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Bibliografia

  • BONILINI, I legati , Milano, Comm. cod. civ. dir. da Schlesinger, 2001
  • CICU, Testamento, Milano, 1951
  • FERRI, Rinunzia e rifiuto nel diritto privato, Milano, 1960
  • GIANNATTASIO, Delle successioni. Successioni testamentarie., Torino, Comm. cod. civ., 1978
  • MASI, Dei legati, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1979
  • MENGONI, Successione per causa di morte, Parte Speciale, Successione necessaria, Milano, Tratt. Cicu e Messineo XLIII , 2, 1992
  • TRABUCCHI, Forma necessaria per la rinunzia al legato immobiliare, Giur. it. I, 1, 1954

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