Inefficacia del testamento



Una volta chiarito il campo della nostra indagine come quello che ha a che fare con l'inefficacia in senso stretto (ciò che esclude come tale l'improduttività di effetti che discende dalla più grave forma di invalidità che consiste nella nullità: quod nullum est, nullum producit effectum ), occorre che ci si concentri sulla distinzione tra inefficacia originaria ed inefficacia sopravvenuta. Giova al proposito chiarire che il negozio testamentario, come tale, è in grado di sortire effetti soltanto a far tempo dall'apertura della successione, sempre e comunque palesandosi una discrasia temporale tra il tempo del perfezionamento dell'atto di ultima volontà ed il tempo in cui il medesimo è idoneo a sortire effetti. Per inefficacia originaria non si intende certo alludere a questo fenomeno, intrinsecamente legato alla descritta operatività degli atti di ultima volontà. L'inefficacia originaria designa piuttosto l'ipotesi in cui il testamento non sortisce effetti nel tempo immediatamente successivo alla morte del disponente. In questo senso detta condizione comprende tutti i casi in cui le disposizioni, pur essendo valide, non producono transitoriamente i loro effetti. Si può invece parlare di inefficacia successiva ogniqualvolta gli effetti, già prodottisi nel tempo dell'apertura della successione, vengono successivamente a cadere.

Con riferimento alla prima l'esempio più immediatamente evidente è costituito dall'istituzione di erede o dal legato sottoposti a condizione sospensiva. E' altresì possibile rammentare anche le disposizioni a favore di nascituri non ancora concepiti, figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del disponente (III comma art. 462, cod.civ. ), la cui delazione è considerata, secondo un'opinione, sottoposta alla condizione sospensivanota1 .

Per quanto attiene alla seconda (inefficacia successiva) si pensi all'istituzione di erede o al legato sottoposti a condizione risolutiva, alla disposizione a favore di concepiti (considerata come immediatamente efficace), all'esclusione dell'indegno dalla successione (art. 463 cod.civ.), alla rinunzia all'eredità (art. 521 cod.civ.) ed alla rinunzia al legato (I comma art. 649 cod.civ.) nota2.

Quanto alla revoca espressa (art. 680 cod.civ. ) o tacita (artt. 682 , 684 , 685 , 686 cod.civ. ) non viene in esame un fenomeno qualificabile in chiave di inefficacia successiva: in ogni caso la revoca ad opera del testatore viene ad incidere su un atto che, essendo in vita il disponente, non può dirsi ancora produttivo di effetti. La situazione potrebbe meglio essere descritta in chiave di radicale eliminazione dell'atto medesimo nota3 . Diversa sfumatura possiede la revocazione legale per sopravvenienza di figli (art. 687 cod.civ. ). Essa infatti ha modo di operare successivamente alla morte del testatore: nonostante ciò deve parimenti essere riportata alla volontà di costui, seppure presunta.

Note

nota1

In questo senso Carresi, Nascituri, in N.sso Dig., vol. XI, 1965, p.18 e ss; Schlesinger, Successioni (diritto civile), in N.sso Dig., vol. XVIII, 1971, p.754. A parere di altri (Grosso e Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt. dir. civ. dir. da Vassalli, Torino, 1977, p. 107) dovrebbe essere negata (diversamente da quanto può dirsi per il già concepito) una delazione attuale e immediata a favore del nascituro non concepito.
top1

nota2

Dovendo tuttavia porsi in debito rilievo l'assoluta differenza tra i due atti abdicativi. L'eredità infatti si acquista soltanto con l'accettazione, mentre l'acquisizione del legato è automatica. La rinunzia all'eredità è dunque una rinunzia al diritto di acquistare, la rinunzia al legato è vera e propria rinunzia al diritto relativamente all'oggetto del lascito (Grosso e Burdese, op. cit., p.34).
top2

nota3

Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.210 . Contra Allara, Il testamento, Padova, 1936, p. 135, che ritiene la revoca non eliminativa dell'elemento volitivo, piuttosto sostanziandosi in un altro atto di segno contrario.
top3

Bibliografia

  • ALLARA, Il testamento: il testatore: la volontà testamentaria e la sua manifestazione, Padova, 1936
  • CARRESI, Nascituri (dir.vig.), NDI, XI
  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002
  • SCHLESINGER, Successioni, NDI, XVIII, 1971

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Inefficacia del testamento"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti