L'acquisto del legato sostitutivo della legittima di cui all'art.
551 cod.civ.
interviene automaticamente, senza che vi sia necessità alcuna di un atto di accettazione. Da questo punto di vista la peculiare figura di legato in considerazione non differisce da qualsiasi altro legato, operando il principio di cui all'art.
649 cod.civ. .
L'eventuale accettazione avrà quale unico effetto quello di rendere definitivo ed irretrattabile l'acquisto che già si è provvisoriamente prodotto.Tale atto non possiede di per sè un'efficacia dispositiva: come tale non è soggetto ad azione revocatoria ordinaria (cfr. Cass. Civ., Sez. III,
4005/13).
Altra questione è se la "scelta" insita nell'acquisto del legato possa essere impugnata per errore. V'è infatti chi ha ipotizzato questo percorso, concludendo nel senso della permanenza della possibilità per il legatario di optare ancora per l'esercizio dell'azione di riduzione
nota1. E' stato tuttavia deciso nel senso dell'applicabilità nella fattispecie dell'
art.483 cod.civ. , ai sensi del quale l'accettazione dell'eredità non può essere impugnata per errore (Cass. Civ., Sez. II,
1554/68). Cosa riferire circa la possibilità che l'atto in parola possa essere impugnato dai creditori del legatario? la giurisprudenza ha dato al quesito una riposta negativa (Cass. Civ., Sez. III,
4005/13).
Note
nota1
Morello, Accettazione o preferenza del legato in sostituzione di legittima? in Foro italiano, vol. I , 1964, p. 1215.
top1Bibliografia
- MORELLO , Accettazione o preferenza del legato in sostituzione di legittima ?, Foro it., I, 1964