Sostituzione ordinaria nei legati



L'art. 691 cod.civ. prevede espressamente che le norme della sezione dedicata alla sostituzione ordinaria trovino applicazione anche ai legati nota1. A differenza di quanto è dato di poter osservare in materia di istituzione d'erede, tuttavia il legatario è immediatamente considerato tale, dal momento che il relativo diritto si acquisisce senza bisogno alcuno di accettazione, salva unicamente la possibilità di rinunziare al beneficio a titolo particolare (art.649 cod.civ. apri). Soltanto una volta che sia intervenuta la definitiva acquisizione del legato da parte dell'istituito, ogni diritto del sostituito verrà meno.

Note

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Legato ed oneri testamentari sono infatti già considerati obblighi che sorgono in capo al sostituito: così Talamanca, Successioni testamentarie. Della revocazione delle disposizioni testamentarie. Delle sostituzioni. Degli esecutori testamentari (Arttt. 679-712) , in Comm.cod.civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1965, p.257. Ne consegue peraltro che, secondo quanto disposto dall'art.690 cod.civ., saranno esclusi quei legati che costituiscono obblighi di natura personale (imposti dal testatore all'istituito) insuscettibili di esecuzione specifica, salva ovviamente una diversa volontà del de cuius (Cannizzo, Successioni testamentarie, interpretazione sistematica della normativa vigente e orientamenti giurisprudenziali, Roma, 2004, p.257).
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Bibliografia

  • CANNIZZO, Successioni testamentarie, Roma, 1996
  • TALAMANCA, Successioni testamentarie. Della revocazione delle disposizioni testamentarie. Delle sostituzioni. Degli esecutori testamentari, Bologna-Roma, Comm. Scialoja-Branca, 1965

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