Esecuzione del testamento



Ordinariamente le disposizioni testamentarie vengono portate a compimento dagli eredi istituiti che abbiano accettato. Di solito ciò corrisponde anche a quel sentimento di solidarietà familiare e di rispetto per le volontà del defunto che è insito in chi sostanzialmente ne prosegue la personalità. Gli eventuali creditori e legatari si rivolgeranno dunque all'erede: i primi per ottenere il pagamento di quanto loro dovuto dal defunto, i secondi per entrare nella disponibilità del lascito (ogniqualvolta il loro acquisto si fosse prodotto immediatamente alla morte del disponente, semplicemente domandandone il possesso all'erede ai sensi del III comma dell'art. 649 cod.civ.).

Il testatore può tuttavia aver provveduto a nominare uno o più esecutori testamentari nota1. E' altresì possibile che venga disposta anche una sostituzione, per il caso in cui taluno di essi non possa o non voglia accettare la carica (art. 700 cod.civ.). Il ricorso alla nomina di un esecutore può avere luogo quando siano contenute disposizioni che implicano aspetti di complessità (si pensi al compimento di atti divisionali o alla soluzione di problematiche delicate tra soggetti legati tra loro da vincoli parentali che rendano ancora più ostico il raggiungimento di un assetto soddisfacente di interessi). Ancora è possibile che manchi un soggetto direttamente interessato ai lasciti, come accade nelle disposizioni a favore dell'anima o dei poveri oppure nell'ipotesi di eccessivo frazionamento dei diritti sui beni. Altre volte infine il beneficiato è un'organizzazione (o un ente), sicchè per far pervenire ad essa le utilità dell'asse si richiede il compimento di un'attività preliminare nota2 .

Note

nota1

L'istituto dell'esecutore pare fosse sconosciuto nel diritto romano: appariva infatti gravemente contrastante rispetto alla figura dell'erede, per propria natura gravato del compito di dar seguito alle volontà del proprio dante causa. Nel diritto intermedio la figura assume una propria autonoma valenza, da porre in relazione all'interesse della Chiesa a che venisse data attuazione alle frequenti disposizioni a titolo di legato o di onere disposte in favore di essa.
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nota2

La scelta dell'esecutore testamentario, deputato a curare l'esatta attuazione della volontà testamentaria, si giustifica in relazione alla particolare fiducia che presso di lui il testatore ha riposto (cfr. Del Giudice, L'esecutore testamentario, in Le successioni testamentarie, a cura di Bianca, in Giur.sist.dir.civ. e comm., fondata da Bigiavi, Torino, 1983, p.426).
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Bibliografia

  • DEL GIUDICE, L'esecutore testamentario / Le successioni testamentarie, Torino, Giur. Sist. Dir. Civ. e Comm., 1983

Prassi collegate

  • Focus 3/2017, L’esecutore testamentario, casi e questioni di interesse notarile

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