Forma dell'accettazione del legato in sostituzione di legittima



Se l'acquisto del legato sostitutivo della legittima di cui all'art. 551 cod.civ. interviene automaticamente (art. 649 cod.civ.), la questione della forma dell'accettazione del legato sostitutivo (che alcuni configurano anche come tacita nota1) può dirsi addirittura mal posta. Ciò a prescindere dal fatto che, al riguardo, l'oggetto del legato sostitutivo consista o meno in diritti reali immobiliari.

Non pare che la natura peculiare dell'acquisto legato sostitutivo, il quale risulta preclusivo del diritto da parte del beneficiario di domandare la porzione legittima, possa richiedere speciali formalismi o specifiche dichiarazioni (quali ad esempio l'espressione della preferenza per il legato rispetto alla quota di riserva ottenibile mediante riduzione nota2). La legge sul punto è muta e non si vede come potrebbe essere introdotto uno specifico requisito formale per altra via.

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Note

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Secondo un'opinione l'accettazione del legato potrebbe anche essere tacita (Palazzo, in Comm.cod.civ. diretto da Cendon, Torino, 1999, p.132). Non si vede tuttavia quale significato annettere a questa asserzione. Una volta infatti chiarito che l'acquisto del legato è automatico, non abbisognando di accettazione, perde di qualsiasi rilevanza qualsivoglia atto inteso ad esprimere una volontà acquisitiva, tanto espressamente manifestato, quanto tacitamente. Altra cosa è chiarire che tacitamente ci si può precludere il diritto di rinunziare (rectius: rifiutare) il legato. L'alienazione del bene legato da parte del legatario, ad esempio, è una condotta che sicuramente risulta preclusiva rispetto all'esercizio del diritto di esprimere una rinunzia al legato che aprirebbe la via al legittimario per conseguire la porzione legittima spettantegli. Appellare questa condotta come "accettazione tacita" appare comunque improprio.In ogni caso anche il tema della preclusione all'azione di riduzione è sducciolevole: è stato infatti deciso che la mera acquisizione dell'oggetto del legato sostitutivo non implica la perdita del diritto di conseguire la legittima, optanto per il promuovimento dell'azione di riduzione: cfr. Cass. Civ. Sez. II, 26955/08 .
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Ferri, Dei legittimari, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981, p. 124; Mengoni, Successione per causa di morte. Parte speciale: S uccessione necessaria, in Tratt. dir.civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo e continuato da Mengoni, vol.XLIII, t.2, Milano, 2000, pp. 117 e ss.
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Bibliografia

  • FERRI, Dei legittimari , Bologna - Roma, Comm. cod. civ., 1981
  • MENGONI, Successione per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria., Milano, Tratt.dir civ comm. dir.Cicu, 1984
  • PALAZZO, Torino, Comm.cod.civ.dir.da Cendon, II, 1999

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