Legati di specie (oggetto della separazione)



Nel prevedere che i beni che formano oggetto del legato di specie possano venire separati dai creditori ereditari l'art. 513 cod.civ. esclude implicitamente che altrettanto possano fare i legatari.

Il motivo è immediatamente evidente: i beni specificamente destinati al legatario sarebbero infatti immediatamente acquisiti al patrimonio di costui, vale a dire non appena apertasi la successione. In questo senso il beneficiario del lascito a titolo particolare deve essere considerato come avente causa dal testatore (cfr. art.649, II comma, cod.civ. apri). L'erede sarebbe al più gravato di un obbligo di consegna. E' tuttavia evidente che per tale via sarebbe possibile sottrarre ai creditori ereditari, disponendo a titolo di legato, le attività dell'asse pregiudicando i diritti di costoro. Per tale motivo, considerato il principio generale secondo il quale nemo liberalis nisi liberatus la norma in considerazione ha disposto una sostanziale inoperatività del legato di specie nell'ipotesi in cui i creditori si attivino agendo in separazione nota1.

Secondo un'opinione il legatario potrebbe comunque opporsi alla separazione (sulla falsariga della procedura di liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata: cfr. gli artt. 498 cod.civ. e ss.) allegando la sufficienza degli altri beni ereditari nota2.

Note

nota1

Analoghe considerazioni in Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm. teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p. 390.
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nota2

Così Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt. dir.civ., diretto da Vassalli, vol. XII, t.1, Torino, 1977, p. 523. Ritenendo, al contrario, che i beni oggetto di legato di specie possano essere separati dai creditori ereditari senza preventiva escussione degli altri cespiti ereditari (come già sosteneva il Tumedei sotto il vigore del previgente codice civile, La separazione dei beni ereditari, Bologna, 1917, p.146), si finirebbe per frustrare inopinatamente la volontà del de cuius. La volontà di costui intesa a beneficiare i legatari senza pregiudicare le ragioni dei suoi creditori deve infatti ritenersi sicuramente lecita (Ferri, Successioni in generale (artt. 512-535), in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, p. 27).
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Bibliografia

  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981
  • TUMEDEI, La separazione dei beni ereditari, Bologna, 1917

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