Acquisto dell'eredità con beneficio di inventario delle persone giuridiche non lucrative, delle associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti



Ai sensi dell'art. 473 cod. civ. l'accettazione dell'eredità devoluta alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni (ma non a quelle non esistenti in fatto perché istituite con lo stesso testamento: cfr. Cass. Civ. Sez. II, 24813/08) ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d'inventario. La norma non si applica dunque alle società ed in genere alle altre entità aventi finalità lucrativa nota1. E' scontato che l'accettazione beneficiata si palesa necessaria soltanto per acquisire la qualità di erede e non già quella di semplice beneficiato a titolo particolare (Cass. Civ. Sez. II, 464/94 ). Tra l'altro il legato si acquista senza che vi sia bisogno di accettazione alcuna, salva la facoltà per il beneficiato di farvi rinunzia (art.649 cod. civ. ).

Circa le caratteristiche di questa modalità acquisitiva dell'eredità, non è applicabile il disposto di cui all'art. 489 cod. civ. , ai sensi del quale gli incapaci non decadono dal beneficio dell'inventario se non una volta venuta meno la causa di incapacità. Non ricorre infatti la ratio della norma, che è quella di proteggere l'incapace, durante il tempo in cui si trova in questa situazione di minorata capacità d'agire, dal compimento di atti al medesimo potenzialmente pregiudizievoli. Ne segue che l'ente non lucrativo decadrà dal beneficio d'inventario qualora chi ne ha la legale rappresentanza non ottemperi alle prescrizioni ed agli oneri relativi, ponendo in essere la necessaria attività. Sarà, con tutta evidenza, salva l'azione di risarcimento dei danni da parte dell'ente nei confronti del soggetto responsabile nota2. E' stato tuttavia deciso (Cass. Civ., Sez. II, 14442/2019) che, pur quando alla dichiarazione di accettazione beneficiata non abbia fatto seguito la redazione dell'inventario nei termini di legge (termine di tre mesi la cui violazione avrebbe, quale ordinaria conseguenza, quello di considerare il chiamato come erede puro e semplice: cfr. art.art.487 cod.civ.), l'ente conserva entro gli ordinari termini prescrizionali o decadenziali il diritto di accettare, reiterando cioè il procedimento.

Cosa riferire invece in relazione all'ipotesi di cui al III comma dell'art. 487 cod. civ. , norma che prescrive la decadenza dal diritto di accettare per il chiamato non possessore dei beni ereditari che avendo compiuto l'inventario, non abbia posto in essere la dichiarazione di accettazione entro i quaranta giorni successivi ? Al riguardo non v'è motivo di escludere l'operatività di siffatta regola per gli enti non lucrativi: anche ad essi risulterà applicabile l'ipotesi di decadenza di cui alla riferita disposizione (Cass. Civ. Sez. II, 2617/79 ) nota3. Per questa via si perviene sostanzialmente ad enunziare una sorta di incapacità a succedere successiva rispetto all'apertura della successione e derivante in via diretta dall'inosservanza del termine predetto. Non è infatti prospettabile per i soggetti qui in considerazione un'accettazione pura e semplice (Cass. Civ. Sez. II, 19598/04). Si potrebbe più semplicemente negare l'effetto acquisitivo, senza tuttavia escludere che il compimento successivo dell'atto possa condurre ad un esito acquisitivo (in questo senso si potrebbe interpretare Cass. Civ., Sez.II, 9514/2017).

Note

nota1

Originariamente la norma prescriveva la necessità dell'accettazione beneficiata soltanto per le fondazioni e per le associazioni riconosciute, cioè per le persone giuridiche non lucrative. Per gli altri enti non lucrativi era infatti sancita l'impossibilità, se non dopo aver ottenuto il riconoscimento, di poter beneficiare di lasciti testamentari o donativi (cfr. l'originario testo degli artt. 600 e 786 cod. civ.). A propria volta le persone giuridiche non lucrative dovevano essere preventivamente autorizzate ad accettare l'eredità ovvero la donazione ai sensi dell'abrogato art.17 cod. civ. (incombenza che poneva non pochi problemi, con particolare riferimento alla decorrenza dei termini di prescrizione e di decadenza: cfr. Cass. Civ. Sez. II, 6099/93 ). Venuta meno sia la necessità di una tale autorizzazione, sia quella del preventivo riconoscimento dell'ente onde poter acquisire la liberalità di cui fosse destinatario, da ultimo l'art.1 della L. 192/00 ha novato anche il testo dell'art.473 cod. civ. , la cui prescrizione è stata in tal modo estesa anche alle entità connotate da scopi non lucrativi prive di personalità giuridica. Cfr. Ponzanelli, Abrogati gli artt.600 e 786 c.c., in Il Corriere Giuridico, n.10,2000, pp. 1272 e ss..
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nota2

Così Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p. 184; Ferri, Successioni in generale (Artt. 456-511), in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, p.239. Occorre peraltro sottolineare come, a parere di alcuni, non sarebbe possibile, stante il tenore dell'art. 473 cod. civ. , che l'ente non lucrativo possa decadere dal beneficio d'inventario. Ciò importerebbe infatti la violazione del principio semel heres, semper heres. Potrebbero al più essere applicate le norme che stabiliscono come sanzione la decadenza dal diritto di accettare l'eredità stessa. Si vedano Lorefice, L'accettazione con beneficio d'inventario, in Successioni e donazioni a cura di Rescigno, Padova, 1994, p. 285; Moscarini, Beneficio di inventario, Enc. dir., p. 125.
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nota3

Sul punto non si registrano opinioni contrarie: si confrontino, tra gli altri, Grosso-Burdese, Le successioni, in Tratt. dir. civ. it., diretto da Vassalli, vol.XII, t.1, Torino, 1977, p. 250; Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm. teorico-pratico cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, pp. 279 e 280; Capozzi, op.cit., p. 115; Lorefice, op.cit., p. 284.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
  • FERRI, Successioni in generale. Art.456 - 511, Bologna Roma, Comm.cod.civ. Scialoja Branca, 1980
  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • LOREFICE, L'accettazione con beneficio di inventario, Padova, Successioni e donazioni, 1994
  • MOSCARINI, Beneficio d'inventario, Enc.dir.
  • PONZANELLI, Abrogati gli artt.600 e 786 c.c., Il corriere giuridico, 10, 2000
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981

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