Codice Civile art. 2033


TITOLO VII Del pagamento dell'indebito (INDEBITO OGGETTIVO)
1. Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.

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