Restituzione del prezzo (garanzia per evizione della cosa venduta)



Nell'ipotesi in cui il compratore abbia subìto l'evizione totale l'art. 1483 cod. civ. prevede che il venditore sia tenuto al risarcimento del danno a norma dell'art. 1479 cod.civ.. Prescindendo dagli aspetti legati alla tutela risarcitoria strictu sensu, oggetto di separata disamina, la norma di cui sopra prescrive al II comma che l'alienante sia in ogni caso tenuto "a restituire all'acquirente il prezzo pagato anche se la cosa è diminuita di valore o è deteriorata".

Anche se il modo di esprimersi della legge appare tale da comprendere la restituzione nel risarcimento, è più pertinente qualificare l'obbligo restitutorio facente capo al venditore come indebito oggettivo (art. 2033 cod.civ.) scaturente dalla difettosità dell'oggetto del contratto e, ad un tempo, della causa (o anche del sinallagma nella sua dinamica funzionale); in sintesi dalla stessa ragion d'essere della garanzia per evizione nota1.

Cosa dire circa la corresponsione di interessi? Il difetto di previsione normativa è motivato in relazione al fatto che l'acquirente si appropria dei frutti e delle altre utilità che la cosa è idonea a produrre. Poiché il terzo che agisce in rivendicazione potrebbe richiedere la condanna dell'acquirente alla corresponsione delle somme relative al valore di detti frutti ed il II comma dell'art. 1483 cod.civ. prescrive, in relazione a tale eventualità (come meglio si dirà) che il venditore debba farne rimborso al compratore, il silenzio della norma appare perfettamente coerente nota2.

Per quanto attiene al minor valore delle cose rivendicate derivanti dal fatto doloso o colposo del compratore è d'uopo fare riferimento alla responsabilità extracontrattuale di cui agli artt. 2043 e ss. cod.civ..

Note

nota1

In questo senso Capozzi, Dei singoli contratti, Milano, 1988, p.67 e Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.76, il quale esclude che possa configurarsi come risarcimento del danno, stante il fatto che si prescinde da un giudizio di colpevolezza in capo al venditore.
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nota2

Delle due l'una: o viene attivato il meccanismo di cui al II comma dell'art. 1483 cod.civ. in parola o si può dire che il compratore abbia goduto delle cose senza che il terzo abbia agito per la restituzione dei frutti. In quest'ultimo caso apparirebbe incongruo per l'acquirente richiedere al venditore una somma di denaro a titolo di interessi per la corresponsione del prezzo, il cui godimento è stato controbilanciato dalla concreta fruizione della cosa venduta.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968

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