Impossibilità sopravvenuta totale della prestazione



Causa di risoluzione del contratto in generale è la totale impossibilità sopravvenuta di adempiere la prestazione (art. 1463 cod.civ. ). Una siffatta eventualità viene assunta in considerazione già dall'art. 1256 cod.civ. , dettato in tema di rapporto obbligatorio, al fine di sancire l'estinzione dell'obbligazione medesima.

E' evidente che l'estinzione dell'obbligazione, quando la medesima sia dedotta nell'ambito di un contratto con prestazioni corrispettive, non può non comportare, stante il nesso di sinallagmaticità, analoga sorte per l'altra obbligazione che costituisce l'ulteriore contenuto del contratto, pur non essendo quest'ultima a propria volta divenuta impossibile.

La parte così liberata dalla propria obbligazione non può evidentemente richiedere la controprestazione e deve restituire ciò che avesse già ricevuto, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito (art. 2033 cod.civ. ): la controprestazione che fosse stata già ricevuta deve essere infatti considerata sine causa nota1 .

Il presupposto generico della risoluzione ai sensi dell'art. 1463 cod.civ. è il medesimo di quello che, ai sensi dell'art. 1256 cod.civ. cagiona l'estinzione dell'obbligazione: vale a dire la non imputabilità al debitore (a chi cioè era tenuto ad effettuare la prestazione) della totale impossibilità sopravvenuta nota2.

Qualora la sopravvenuta impossibilità fosse invece imputabile al debitore, questi non potrebbe considerarsi liberato, bensì tenuto a risarcire il danno all'altra parte per ciò che si configura come vero e proprio inadempimento: la risoluzione interverrebbe caso mai per sanzionare tale condotta inadempiente della parte che ha reso impossibile la prestazione alla quale era tenuta nota3.

Quanto abbiamo detto ha quale termine di riferimento un contratto il cui contenuto si sostanzi in una reciprocità di prestazioni dedotte in altrettante obbligazioni.

Che cosa dire del contratto che deduca anche attribuzioni patrimoniali (per tali intendendosi quelle attribuzioni che non si sostanziano, stante il principio consensualistico di cui all'art. 1376 cod.civ. , in prestazioni oggetto di obbligazioni)?

Il problema è connesso a quello dell'oggetto del contratto: quando esso non consista puramente in prestazioni in senso tecnico (intese cioè come oggetto di obbligazioni) bensì anche in attribuzioni patrimoniali (frutto dell'efficacia traslativa del consenso, dunque non collocabili nell'ambito di obbligazioni. Si pensi, quale ad esempio, al trasferimento della proprietà di un bene che si produce per effetto del mero perfezionamento del contratto), il perimento della cosa per causa non imputabile all'alienante non libera l'acquirente dall'obbligo di eseguire la controprestazione, benchè la cosa perita non gli fosse stata ancora consegnata (art. 1465 , II° comma cod.civ.).

L'acquirente è infatti divenuto proprietario del bene fin dal momento della conclusione del contratto, indipendentemente dalla materiale consegna di esso nota4.

Nel caso in cui il bene perisca successivamente senza colpa dell'alienante che ne sia ancora detentore (e che non sia in mora nell'effettuarne la consegna o che, pur essendo in mora, possa dimostrare che sarebbe ugualmente perita anche presso l'acquirente: art. 1221 cod.civ. ) , in applicazione del principio res perit domino, permane in capo all'acquirente l'obbligazione di effettuare il pagamento del prezzo che ne costituisce la controprestazione nota5.

In altri termini il contraente acquirente non potrebbe invocare l'impossibilità sopravvenuta allo scopo di ottenere la risoluzione del contratto, liberandosi dall'obbligazione di pagare il prezzo.

Merita particolare attenzione il funzionamento di questo principio nel caso di vendita avente ad oggetto cose generiche, di vendita alla quale sia stata apposta una clausola condizionale, un termine di efficacia, un patto di riservato dominio.

Note

nota1

Così Mirabelli, Dei contratti in generale, in Comm. cod. civ., IV, Torino, 1980, p.599; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.318.
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nota2

Tra gli altri Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol. III, Milano, 1959, p.687; Bianca, Diritto civile, vol. V, Milano, 1997, p.372.
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nota3

Cfr.Tamponi, La risoluzione per impossibilità sopravvenuta, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.1546; Roppo, Il contratto, in Trattato dir. priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 2001, p.1008.
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nota4

Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.558.
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nota5

nota5

Si vedanoBigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.838; Bianca, cit., p.377; Tamponi, cit., p.1554; Roppo, cit., p.1011.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1997
  • MIRABELLI, Dei contratti in generale, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1967
  • ROPPO, Il contratto, Milano, Tratt.dir.priv.Iudica Zatti, 2001
  • TAMPONI, La risoluzione per inadempimento, Torino, I contratti in generale, II, 1999

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