Delegazione di debito e di pagamento



Si distingue tra delegazione di debito (art. 1268 cod. civ. ) e delegazione di pagamento (art. 1269 cod. civ. ).
Nella prima ( delegatio promittendi ) il delegante invita il delegato ad assumere l'obbligo di eseguire successivamente un determinato pagamento al creditore (delegatario) nota1.
Ad esempio Primo, debitore di Secondo (rapporto di valuta) è a propria volta creditore di Terzo (rapporto di provvista). Se Primo invita Terzo ad obbligarsi (istituendosi così il c.d. rapporto finale) verso Secondo in relazione al pagamento di quanto dovuto da esso Primo a Secondo, contemporaneamente Terzo viene, in misura corrispondente, a far fronte alla propria obbligazione nei confronti di Primo.

Nella figura in esame il delegato viene invitato a contrarre una nuova ulteriore obbligazione nei confronti del delegatario. Si tratta di un debito autonomo anche se in tutto eguale a quello del delegante che, una volta adempiuto, viene ad estinguere sia il debito afferente al rapporto di valuta sia, in pari misura, quello relativo al rapporto di provvista. Dispone l'art. 1268 cod. civ. che, qualora il debitore assegni al creditore un nuovo debitore, egli non si libera dalla propria obbligazione. Ciò salvo espressa dichiarazione del creditore in tal senso. Si può pertanto riferire che, ordinariamente, la delegazione di debito è cumulativa nota2.

Qual è l'effetto dell'assegnazione di cui alla delegazione di debito?

Se il creditore è rimasto silente, stante l'indifferenza del suo contegno ai fini del perfezionamento della fattispecie (Cass. Civ. Sez. II, 3179/91 ), egli medesimo può indifferentemente rivolgersi al debitore originario (delegante) ovvero anche al nuovo debitore assegnatogli (delegato). Nel caso in cui invece il creditore ha accettato l'obbligazione del terzo, non può rivolgersi al delegante se non prima di aver infruttuosamente richiesto l'adempimento al delegato nota3 .

Verificheremo partitamente quali siano le regole che disciplinano l'obbligazione del delegato nei confronti del delegatario (rapporto finale), con particolare riferimento alle eccezioni praticabili dal delegato nei confronti del creditore.

Un'applicazione dello schema della delegazione di debito (o promittendi) è costituita dalla cambiale tratta, nella quale il debitore principale ordina ad un altro soggetto (delegato), con il quale intrattiene il rapporto di provvista, di eseguire il pagamento di una certa somma al creditore nota4. Quale ulteriore esempio dell'istituto in esame si può ricordare il meccanismo in forza del quale vengono corrisposte le contribuzioni a favore delle associazioni sindacali mediante prelievo diretto a valere sulle retribuzioni erogate dal datore di lavoro (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 761/89 ).

Nella delegazione di pagamento ( delegatio solvendi : art. 1269 cod. civ. ) il delegante non già invita il delegato ad assumere l'obbligo di pagare al creditore delegatario (come nella delegazione di debito appena esaminata), bensì gli ordina di provvedere a pagare concretamente nota5.

Il delegato che dà corso all'ordine impartitogli effettua dunque l'adempimento direttamente, per lo più eseguendo il pagamento nell'ambito di un'obbligazione pecuniaria.

E' questo ad esempio lo schema dell' assegno bancario. Colui che lo sottoscrive lo utilizza come strumento di pagamento, ordinando all'istituto bancario (con il quale intrattiene il rapporto di provvista) di eseguire il pagamento di una determinata somma di denaro portata dal titolo all'ordine del soggetto che viene indicato nota6. Analoga portata possiede l'ordine di bonifico bancario (Cass. Civ. Sez.I, 23864/08 ).

L'art. 1269 cod. civ. dispone in generale che, comunque, nonostante fosse stato ordinato di effettuare il pagamento, il delegato potrebbe limitarsi a contrarre una mera obbligazione nei confronti del creditore, a meno che il delegante avesse vietato tale condotta. In ogni caso il delegato, ancorchè debitore del delegante in base al rapporto di provvista, non è tenuto ad accettare l'incarico, salvi i diversi usi.

E' appena il caso di rilevare che, per quanto attiene all'ordine contenuto nell'assegno bancario, la banca, quando vi fosse provvista, non potrebbe, in virtù delle regole che disciplinano il rapporto con il correntista, rifiutarsi di effettuare il pagamento dell'assegno che fosse presentato per l'incasso.

Quando il delegato paga, la prestazione adempiuta nelle mani del delegatario ha una duplice valenza: è come se essa fosse stata eseguita al creditore delegatario dal delegante (rapporto di valuta) e vale contemporaneamente come effettuata dal delegato al delegante per quanto riguarda i rapporti tra questi (rapporto di provvista). Di conseguenza, se il delegante impartisce al delegato l'ordine di pagare ad un soggetto (delegatario) ritenuto erroneamente dal delegante medesimo come creditore, il diritto a pretendere la restituzione dell'indebito (art. 2033 cod. civ. ) di quanto successivamente pagato dal delegato non spetta a quest'ultimo, ma al delegante stesso. Simmetricamente, se il delegato ha effettuato il pagamento al delegatario in quanto credutosi erroneamente debitore del delegante, l'analoga azione di ripetizione potrà esser fatta valere dal delegato nei confronti di colui che lo ha invitato ad adempiere (il delegante) e non già nei confronti di colui che ha ricevuto il pagamento (il delegatario).

Note

nota1

Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p. 598, qualifica i rapporti tra delegante e delegato/delegatario come negozi unilaterali recettizi di autorizzazione mentre il rapporto tra delegato e delegatario viene definito come "negozio rifiutabile".
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nota2

In tal senso Mancini, Delegazione, espromissione, accollo, in Tratt. dir. priv., dir. da Rescigno, Torino, vol. IX, 1984, p. 407. Il Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, pp. 652 e 653, precisa che la delegazione cumulativa titolata comporta la nascita di un vincolo di sussidiarietà tra l'obbligazione del delegante e quella del delegato.
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nota3

A questo riguardo la Cassazione ha stabilito che è sufficiente la preventiva richiesta al delegato, non anche la sua preventiva escussione (Cass. Civ. Sez. I, 676/73 )
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nota4

In tal senso Ferri, Le promesse unilaterali. I titoli di credito, Milano, 1972, p. 60, il quale vi ravvisa "identità di disciplina e sostanziale identità della situazione che si realizza". Contra Pavone La Rosa, La cambiale, Milano, 1982, p. 74, Martorano, Lineamenti generali dei titoli di credito e titoli cambiari, Napoli, 1979, p. 216. Questi ultimi svincolano la considerazione della struttura dei titoli di credito dalle tradizionali costruzioni civilistiche.
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nota5

Bianca, Diritto civile, vol. IV, op. cit ., p. 634, ritiene che la delegazione di pagamento sia assimilabile all'indicazione di pagamento, poichè ha finalità solutoria e non tende nè a trasferire il debito nè a rafforzare la posizione del creditore con un secondo debitore. Tuttavia se ne differenzierebbe poichè la prima è un mandato e il delegato, se accetta, si impegna ad eseguirlo, la seconda sarebbe invece una semplice autorizzazione che legittima il debitore dell'autorizzante a pagare ad un terzo.
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nota6

Chiomenti, Il titolo di credito. Fattispecie e disciplina, Milano, 1977, p. 70.
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Bibliografia

  • CHIOMENTI, Il titolo di credito. Fattispecie e disciplina, Milano, 1977
  • FERRI, Le promesse unilaterali, i titoli di credito, Milano, Tratt.dir.civ. Grosso Santoro Passarelli, 1972
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • MANCINI, La delegazione, l'espromissione e l'accollo, Torino, Tratt.dir.priv.Rescigno, 1999
  • MARTORANO, Lineamenti generali dei titoli di credito e titoli cambiari, Napoli, 1979
  • PAVONE LA ROSA, La cambiale, Milano, Tratt.dir.civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, XXXIX, 1982

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