Indebito soggettivo ''ex latere accipientis''



Al caso dell'indebito oggettivo, in relazione al quale non sussiste alcuna causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale in cui consiste il pagamento, la legge assimila l'ipotesi in cui un soggetto paghi un debito esistente ad un soggetto che non è il creditore. La fattispecie viene evocata con la locuzione di indebito soggettivo ex latere accipientis proprio per significare che l'indebito è tale per chi riceve il pagamento nota1 .

Quando l'indebito è soggettivo dal punto di vista del creditore, pur sussistendo il rapporto debitorio che il solvens pagando voleva estinguere, la situazione è del tutto analoga a quella che si produce relativamente all'indebito oggettivo nota2 . Si può dire, in entrambi i casi, che il pagamento all' accipiens non era dovuto né dal solvens né da alcun altro soggetto. Colui che lo riceve consegue un vantaggio patrimoniale privo di giustificazione e, per l'effetto, risulta obbligato alla ripetizione come per l'indebito oggettivo.

E' salva ovviamente la prova di una ulteriore idonea causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale effettuata: ad esempio una donazione (anche indiretta) da parte del solvens.

La disciplina di riferimento dell'indebito soggettivo ex latere accipientis è pur sempre da rinvenirsi nella norma di cui all'art. 2033 cod. civ. nota3, in base alla quale colui che ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto a ripetere ciò che ha pagato. Egli ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda. E' sempre possibile che il reale creditore ratifichi il pagamento o ne profitti comunque, eventualità che rende applicabile il II comma dell'art. 1188 cod. civ. nota4.

In che cosa consiste la buona o mala fede dell' accipiens?

Occorre ritenere che costui sia in buona fede quando non sia consapevole della inesistenza del credito nota5.

A differenza di quanto si può constatare in tema di indebito soggettivo ex latere solventis, nel quale cioè chi riceve il pagamento è veramente creditore, nell'indebito soggettivo ex latere accipientis è invece del tutto irrilevante il fatto che vi sia stato o meno errore da parte di chi paga nota6. Non viene pertanto nemmeno in esame, come invece accade nel caso di cui all'art. 2036 cod. civ. la scusabilità dell'errore del solvens. La consapevolezza da parte dell' accipiens dell'insussistenza del debito può rilevare invece per quanto concerne la decorrenza degli interessi dal giorno della domanda ovvero da quello dell'esecuzione del pagamento (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 9865/95 ).

Giova osservare che la fattispecie in esame possiede punti di contatto con l'ipotesi di cui all'art. 1189 cod. civ. , vale a dire il pagamento al creditore apparente. Il secondo comma di tale norma attribuisce al creditore vero l'azione di ripetizione nei confronti del creditore apparente che ha ricevuto il pagamento: non si tratterebbe tuttavia di vera e propria ripetizione dell'indebito. Dal punto di vista del debitore l'adempimento è stato infatti posto in essere con efficacia solutoria piena, proprio in funzione della situazione di apparenza. Evidentemente in questo caso il creditore vero non può non avere azione nei confronti del creditore apparente per quanto indebitamente ricevuto.

Note

nota1

Rescigno, Ripetizione dell'indebito, in N.sso Dig.it., vol. XV, 1968, p. 1227.
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nota2

Conforme Moscati, Del pagamento dell'indebito, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981, pp. 411 e ss., Cannata, L'adempimento delle obbligazioni, in Trattato Rescigno, vol. IX, Torino, 1984, p. 91.
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nota3

Conforme Messineo, Manuale di diritto commerciale, vol. V, Milano, 1972, p. 515.
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nota4

Breccia, Il pagamento dell'indebito, in Trattato Rescigno, vol. IX, Torino, 1984, p. 782.
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nota5

In tal senso Rescigno, voce Ripetizione dell'indebito, cit., p. 1233. Bregoli, Indebito soggettivo, mala fede del creditore e pagamenti coattivi, Milano, 1988, p. 33.
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nota6

In tal senso Oppo, Pagamento invalido di titolo all'ordine, ammortamento, ripetizione dell'indebito, in. Giur. it., 1947, vol. II, pp. 15 e ss.. Anche Levi, Il pagamento dell'indebito, Milano, 1989, p. 20, afferma il riferito principio, stante il carattere rigorosamente oggettivo dell'azione.
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Bibliografia

  • BRECCIA, Il pagamento dell'indebito, Torino, Trattato di diritto privato diretto da Rescigno, IX
  • BREGOLI, Indebito soggettivo, mala fede del creditore e pagamenti coattivi, Milano, 1988
  • CANNATA, L'adempimento delle obbligazioni, Torino, Tratt.Rescigno, IX, 1984
  • LEVI, Il pagamento dell’indebito, Milano, 1989
  • MOSCATI, Del pagamento dell'indebito, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1981
  • OPPO, Pagamento invalido di titolo all'ordine, ammortamento, ripetizione dell'indebito, Giur. it., II, 1947
  • RESCIGNO, Ripetizione dell'indebito, N.sso Dig. it., XV, 1968

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