Le obbligazioni naturali: nozione



Ai sensi dell'art. 2034 cod.civ., intitolato "Obbligazioni naturali", le prestazioni effettuate spontaneamente in esecuzione di doveri morali o sociali non sono ripetibili da parte di colui che, compos sui, le ha effettuate.

Produce lo stesso effetto, ex II comma art. 2034 cod.civ., con l'esclusione di ogni altra diversa efficacia giuridica, l'adempimento che sia effettuato in esecuzione di ogni altro dovere per cui la legge non accorda azione, ma esclude la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato.

L'obbligazione naturale si sostanzia pertanto in una condotta soltanto indirettamente doverosa: il comportamento spontaneo di colui che, sentendo di essere vincolato ad una siffatta condotta, effettua la prestazione, è irreversibile, nel senso che costui non può agire mediante l'azione di ripetizione dell'indebito ( art. 2033 cod. civ. ) nota1.

Gli elementi della fattispecie, desumibili dalla norma citata, sono i seguenti:

  1. l'esecuzione del pagamento o della prestazione;
  2. la spontaneitá della condotta di cui al punto che precede;
  3. la capacitá del solvens al momento dell'effettuazione della prestazione. A quale tipo di capacitá fa riferimento l'art.2034 cod.civ. ? Pare logico sostenere che non si tratti della capacitá legale, bensí della semplice capacitá naturale, intesa come concreta possibilitá per il soggetto di rendersi conto della portata dell'atto in relazione alla natura del medesimo nota2 .

A questo proposito è necessario sottolineare la differenza tra l'atto di adempimento di un'obbligazione naturale e quello in cui si concreta l'adempimento di un'obbligazione civile. In relazione al pagamento, qualificabile come atto dovuto, diviene infatti del tutto irrilevante lo stato di capacitá anche naturale del solvens ; è sufficiente che sussista la giustificazione del pagamento stesso ( cfr. art. 1191 cod.civ.). Il pagamento di un debito, anche se effettuato da un soggetto incapace, produce dunque gli effetti che sono ad esso propri.

Quanto alla natura giuridica, vari sono i tentativi della dottrina di condurre l'istituto nella categoria delle obbligazioni, nel cui ambito collocare sia le obbligazioni civili ( coercibili ), sia quelle naturali ( quali obbligazioni giuridiche imperfette ). Si è parlato, a proposito di queste ultime, anche di debito senza responsabilità nota3. In realtà è evidente la difficoltà costruttiva in cui ricorrono le teoriche che si sforzano di ricondurre ad unità i fenomeni. Secondo una costruzione si potrebbe fare riferimento alla pluralità degli ordinamenti: l'osservazione in base alla quale l'obbligazione naturale farebbe capo ad un rapporto obbligatorio la cui capacità giuridica è alternativa a quella dell'ordinamento giuridico statale nota4 rischia, tuttavia, di tradursi in una mera notazione descrittiva.

Il nodo concettuale di fondo può probabilmente essere rinvenuto nell'apprezzamento dell'elemento causale. La vicenda che può indurre un soggetto all'adempimento è infatti giuridicamente irrilevante: essa non risponde ad alcuna situazione negoziale qualificata da una causa meritevole di tutela (art. 1322 cod. civ.) nè ad un altro atto o fatto qualificato dall'ordinamento come fonte di obbligazione ( venendo in tal senso in considerazione anche l'ulteriore nozione di causa, intesa come causa obligandi). Questo duplice difetto causale non impedisce che, ex post, in esito cioè all'adempimento spontaneo, l'ordinamento stimi di non dover neppure, in direzione opposta, concedere azione al solvens per ripetere quanto pagato o trasferito. Ciò che ex ante era causalmente insufficiente a giustificare l'attribuzione diviene successivamente sufficiente a giustificare la permanenza del trasferimento in capo all' accipiens. Non siamo nell'ambito dei meri rapporti di cortesia, nè ancora nel novero dei rapporti giuridici: la cesura tra le due specie è colmata dai rapporti moralmente doverosi. Nei primi è negata l'azione; l'eventuale spostamento patrimoniale sarebbe ripetibile in quanto sine causa. Nei secondi si riscontra la coercibilità. Negli ultimi, infine, viene da un lato negata la coercibilità, ma è altresì negata azione per ripetere quanto spontaneamente pagato.

Disputato è altresì il discrimine tra obbligazioni naturali stesse e le liberalità remuneratorie ovvero quelle d'uso.

Note

nota1

Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.539.
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nota2

In questo senso Gazzoni, cit., p.540. Contra Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.788, per il quale la natura negoziale dell'atto di adempimento dell'obbligazione naturale richiederebbe la normale capacità di agire negoziale.
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nota3

Così Betti, Teoria generale delle obbligazioni, II, Milano, 1953, p.51.
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nota4

Santi Romano, L'ordinamento giuridico, Firenze, 1977, p. 192.
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Bibliografia

  • BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, Milano, vol. III, 2-IV, 1955
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • SANTI ROMANO, L'ordinamento giuridico, Firenze, 1977


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