Restituzione della cosa ricevuta indebitamente, alienazione della stessa a terzi



Quando si riscontrano gli estremi di rilevanza dell'indebito e ne risulta ammessa la ripetizione, essa può variamente connotarsi in relazione alle mutevoli eventualità.

Il principio generale, peraltro enunciato in relazione a ciascuna figura di indebito, è che l' accipiens sia obbligato a restituire quanto indebitamente ricevuto .

Se l'indebito consiste, come ordinariamente accade, nella prestazione di una somma di denaro o in una certa quantità di cose fungibili, l'obbligo restitutorio ha un analogo oggetto (il c.d. tantundem eiusdem generis ).

Qualora invece si tratti di una cosa determinata vengono in esame le regole di cui agli artt. 2037 e 2038 cod. civ. .

Ai sensi della prima disposizione, colui che ha ricevuto indebitamente una cosa determinata è anzitutto tenuto a restituirla. Se la cosa è perita (circostanza che deve essere provata dall' accipiens (Cass. Civ. Sez. I, 5512/1996 ), anche per caso fortuito nota1, chi l'ha ricevuta in mala fede è tenuto a corrisponderne il valore; se la cosa è soltanto deteriorata, colui che l'ha data può chiedere l'equivalente, oppure la restituzione e un'indennità per la diminuzione di valore nota2 .

Chi ha ricevuto la cosa in buona fede non risponde del perimento o del deterioramento di essa, ancorché dipenda da fatto proprio, se non nei limiti del suo arricchimento nota3 .

Per quanto attiene al concetto di buona e di mala fede non si può che fare rinvio a quanto già specificato in riferimento alle singole ipotesi di indebito soggettivo, ribadendosi qui che la buona fede può dirsi esistente quando l' accipiens sia convinto di agire secondo il diritto (il che non potrebbe dirsi nel caso di negozio in fronde alla legge, neppure quand'anche il solvens fosse parimenti in mala fede: cfr. Cass. Civ. Sez. III, 5371/1987 ).

Secondo il modo di disporre dell'art. 2038 cod. civ. , norma che contempla la possibilità che la cosa ricevuta indebitamente sia stata alienata a terzi, l'accipiens in buona fede che abbia ceduto la res prima di conoscere l' obbligo di restituirla è tenuto a restituire il corrispettivo conseguito (Cass. Civ. Sez. I, 4553/1993 ). Se questo è ancora dovuto, colui che ha pagato l'indebito subentra nel diritto dell'alienante. Nel caso di alienazione a titolo gratuito, il terzo acquirente è obbligato, nei limiti del suo arricchimento, verso colui che ha pagato l'indebito.

Chi ha alienato la cosa ricevuta in mala fede, o dopo aver conosciuto l'obbligo di restituirla, è obbligato a restituirla in natura o a corrisponderne il valore. Colui che ha pagato l'indebito può tuttavia esigere il corrispettivo dell' alienazione e può anche agire direttamente per conseguirlo. Se l'alienazione è stata fatta a titolo gratuito, l'acquirente, qualora l'alienante sia stato inutilmente escusso, è obbligato, nei limiti dell'arricchimento, verso colui che ha pagato l'indebito nota4 .

A queste regole si deve aggiungere che, oltre alla cosa ovvero al corrispettivo valore capitale, chi è obbligato alla restituzione deve anche corrispondere i frutti e gli interessi (Cass. Civ. Sez. III, 5371/1987 ):

  1. Dal giorno della domanda se per conto proprio fu in buona fede nel ricevere il non dovuto;
  2. Dal giorno del pagamento, se l'ha ricevuto in mala fede (artt. 2033 e II comma art. 2036 cod. civ.). Colui al quale la cosa viene restituita in ossequio alle regole enunciate, è tuttavia tenuto a rimborsare il possessore delle spese e dei miglioramenti a norma degli artt. 1149 , 1150 , 1151 , 1152 cod. civ. nota5 : quest'ultima norma accorda al possessore di buona fede il diritto di ritenzione (art. 2040 cod. civ. ).

Da quanto precede risulta chiaro che l'azione di ripetizione, anche quando abbia ad oggetto cose determinate, si differenzia da quella di rivendicazione . In caso di alienazione della res da parte dell' accipiens, non è infatti possibile per il solvens agire contro il terzo se non limitatamente al conseguimento del prezzo del bene ovvero, nell'ipotesi di alienazione gratuita, per conseguire il valore nei limiti dell'arricchimento del terzo stesso (art. 2038 cod. civ. ) nota6.

Il rimedio della ripetizione d'indebito si configura cioè come un'azione personale nota7 che, come tale, è esperibile propriamente dal solvens soltanto contro l' accipiens o il successore a titolo universale di costui.

Note

nota1

Contra Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol. V, Milano, 1972, p. 512. Secondo l'A. la responsabilità anche per caso fortuito è eccezionale.
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nota2

Rescigno, Ripetizione dell'indebito, in N.sso Dig.it., vol. XV, 1968, p. 1235.
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nota3

Conforme Sacco, La buona fede nella teoria dei fatti giuridici di diritto privato, Torino, 1949, p. 206; Moscati, Del pagamento dell'indebito, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1981, p. 469, riconosce all' accipiens in buona fede un trattamento più favorevole.
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nota4

Conforme Rescigno, Ripetizione dell'indebito, op. cit., p. 1293. L'A. ritiene si tratti di un'obbligazione sussidiaria che, rispetto all'obbligazione principale, presenta oggetto e modalità diversi.
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nota5

Conforme Levi, Il pagamento dell'indebito, Milano, 1989, p. 187.
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nota6

Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p. 667.
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nota7

Devescovi, Del pagamento dell'indebito, in Comm. cod. civ., a cura di Cendon, vol. IV, Torino, 1991, p. 1935.
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Bibliografia

  • DEVESCOVI, Del pagamento dell'indebito, Torino, Comm. cod. civ. a cura di Cendon, IV, 1991
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • LEVI, Il pagamento dell’indebito, Milano, 1989
  • MOSCATI, Del pagamento dell'indebito, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1981
  • RESCIGNO, Ripetizione dell'indebito, N.sso Dig. it., XV, 1968
  • SACCO, La buona fede nella teoria dei fatti giuridici di diritto privato, Torino, 1949


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