Caratteri della nullità dei patti successori



La nullità che l'art. 458 cod.civ. commina in relazione al perfezionamento del patto successorio è tale a tutti gli effetti. Ne segue l'applicabilità delle disposizioni relative alla rilevabilità ope judicis ed alla assolutezza della legittimazione attiva in ordine alla relativa azione (art. 1421 cod.civ. ), l'imprescrittibilità della stessa (art. 1422 cod.civ. ), la dichiaratività della susseguente pronunzia nota1.

Parimenti inammissibile si palesa la convalida (art.1423 cod.civ. ). Dubbi invero possono porsi per quanto attiene al testamento confezionato in esecuzione di patto successorio obbligatorio. Se si aderisce all'opinione in base alla quale esso può essere considerato non già come nullo, bensì semplicemente annullabile per errore di diritto (tale quello afferente alla vincolatività del precedente impegno) la sanatoria sarà praticabile nota2. E' tuttavia opportuno osservare come in tal caso non venga in esame il patto successorio in sè e per sè considerato, patto la cui nullità non è in discussione. Si tratta semplicemente di sindacare le conseguenze di tale convenzione sulla successiva manifestazione di ultima volontà.

Cosa accade quando il patto successorio sia inserito in un più vasto ambito, in un contratto che preveda anche altre pattuizioni? E' possibile farsi applicazione della regola sulla nullità parziale, cioè dell'art. 1419 cod.civ. , reputando nulla soltanto la parte dispositiva mortis causa , rimanendo integre le rimanenti convenzioni? La giurisprudenza ha dato al quesito risposta affermativa, ogniqualvolta risulti che i contraenti avrebbero perfezionato l'atto anche senza la parte inficiata di nullità (Cass. Civ. Sez. II, 1559/53 ) nota3 . Ad analoga conclusione si può giungere nell'ipotesi di collegamento negoziale funzionale tra più contratti, nel cui ambito possa essere rinvenuto anche il patto successorio. In applicazione di questi principi è stata reputata nulla l'obbligazione assunta verso la propria sorella, in correlazione con un'attribuzione patrimoniale effettuata dal comune genitore in favore della moglie dell'obbligato. La causa di tale obbligazione doveva infatti essere rinvenuta nella rinunzia della controparte a far valere l'eventuale lesione dei propri diritti di legittimaria dopo l'apertura della successione del comune genitore (Cass. Civ. Sez. II, 4712/78 ).

La nullità che affligge il patto successorio scaturisce dalla violazione di norma imperativa. Il fatto che essa non dipenda da contrarietà all'ordine pubblico ed al buon costume permette che sia possibile nel nostro Paese conferire effetti ad un patto successorio perfezionato secondo le regole di altri ordinamenti che non lo vietino (si pensi ad esempio alle regole vigenti in Germania) nota4. Inoltre potrà essere richiesta da uno dei contraenti la restituzione della prestazione eseguita in adempimento del patto successorio nullo: al riguardo si applica l'art. 2033 cod.civ. apri e non l'art.2035 cod.civ. nota5.

Circa l'operatività della conferma ex art.590 cod.civ. e della conversione di cui all'art. 1424 cod.civ., rimedi propriamente applicabili al negozio nullo, si riferirà partitamente.

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Note

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In questo senso Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm. teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.65.
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nota2

Sostengono la validità del testamento successivo e la parallela possibilità che possa essere impugnato, in quanto annullabile, il Cariota-Ferrara, Le successioni per causa di morte, Parte generale, Napoli, 1977, p.50 e il Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952, p.41. Viceversa Cicu, Testamento, Milano, 1951, p.23 e Ferri, Successioni in generale (A rtt. 456-511), in Comm. cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1997, p.83, ritengono che la nullità del patto successorio si estenda anche al testamento, sulla base della semplice considerazione secondo la quale la disposizione del de cuius, meramente esecutiva rispetto ai precedenti accordi, non potrebbe certo essere considerata spontanea.
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nota3

Di questa opinione anche Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, vol.XII, t.1, Torino, 1977, p.100.
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nota4

Azzariti, Le successioni e le donazioni. Libro II del Codice civile, Napoli, 1982, p.13.
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nota5

Palazzo, Le successioni, in Tratt.dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, vol.II, Milano, 2002, p.214.
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Bibliografia

  • AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro secondo del Codice Civile, Padova, 1982
  • CARIOTA FERRARA, Le successioni per causa di morte, Parte generale, Napoli, 1977
  • CICU, Testamento, Milano, 1951
  • FERRI, Successioni in generale. Art.456 - 511, Bologna Roma, Comm.cod.civ. Scialoja Branca, 1980
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952
  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.dir.priv. cura Iudica e Zatti , II, 2000
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981

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