Indebito oggettivo



L'ipotesi dell'indebito oggettivo è contemplata dalla norma di cui all'art. 2033 cod. civ. . Si tratta del caso in cui il pagamento (o la prestazione ovvero ancora l'attribuzione patrimoniale) effettuato non è dovuto da alcuno, nel senso che non sussiste il rapporto debitorio. L'attribuzione patrimoniale effettuata può essere ritenuta priva di una causa giustificativa. Questa situazione può verificarsi in seguito al prodursi di una vasta serie di eventualità giuridiche: inesistenza dell'obbligazione, dichiarazione di nullità/di annullamento/di risoluzione/di rescissione del contratto nota1 dal quale essa scaturisce, ovviamente nel caso in cui fosse già stata effettuata una delle prestazioni in esso previste (Cass. Civ. Sez. II, 4268/95). Nè in tal caso potrebbe ritenersi viziata da ultrapetizione la pronunzia che statuisse sul punto (Cass. Civ., Sez. II, 715/2018).
Può trattarsi anche della nullità parziale della quale sia affetta una singola clausola, in relazione alla restituzione di specifiche prestazioni da essa originate (Cass. Civ. Sez. I, 21096 /05). Da questo punto di vista la radicale invalidità dell'atto non elimina la portata confessoria della dichiarazione di quietanza del prezzo (Cass. Civ. Sez. III, 9719/2020).

In base all'art. 2033 cod. civ. colui che ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto a ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda. Occorre rammentare che, in relazione ad un atto annullabile, se colui che ha effettuato il pagamento non dovuto ha agito nella consapevolezza del vizio invalidante, tale condotta darà luogo a convalida tacita ai sensi dell'art. 1444 II comma, cod. civ. nota2.

Non sempre quanto oggetto di prestazione effettuata può essere ripetuto: occorre rammentare il modo di disporre dell'art. 2035 cod. civ. , norma che prevede la irripetibilità della prestazione nell'ambito di un contratto illecito per contrarieta' al buon costume, nel caso in cui l'immoralità sia bilaterale (Cass. Civ. Sez. III, 5371/87 ).

Note

nota1

La dottrina prevalente fa riferimento alla condicio indebiti sine causa e alla condicio ob causam finitam : Breccia, La ripetizione dell'indebito, Milano, 1974, pp. 776-777; Moscati, Del pagamento dell'indebito, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981, p. 223; Bregoli, Indebito soggettivo, mala fede del creditore e pagamenti coattivi, Milano, 1988, pp. 3 e ss.
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nota2

nota2

Sia in dottrina, sia in giurisprudenza si ritiene configurabile come convalida anche un'esecuzione volontaria parziale, la cui valutazione sarà rimessa al giudice. Così Cass. Civ. Sez. II, 5860/81 ; per la dottrina, Messineo, Il contratto in genere, in Tratt. dir. civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, Milano, 1972, p.416 e Annullabilità e annullamento (dir. priv.), in Enc. dir., vol. II, 1958, p. 483; Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p. 678.
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Bibliografia

  • BRECCIA, La ripetizione dell'indebito, Milano, 1974
  • BREGOLI, Indebito soggettivo, mala fede del creditore e pagamenti coattivi, Milano, 1988
  • MESSINEO, Annullabilità e annullamento, Enc.dir., II, 1958
  • MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Tratt.dir.civ.e comm.Cicu Messineo, XXI, 1972
  • MOSCATI, Del pagamento dell'indebito, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1981

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