Relativamente al caso in cui si determini l'arricchimento di un soggetto in correlazione all'impoverimento di un altro soggetto si possono verificare più eventualità. E' possibile che l'attribuzione sia intervenuta a titolo di liberalità diretta o indiretta. L'ordinamento prevede in questo senso che l'intento donativo valga a giustificare lo spostamento di ricchezza; le particolari implicazioni attinenti alla peculiare consistenza dell'elemento causale della donazione saranno oggetto di espressa disamina.
Si verificano altri casi in cui, invece, l'arricchimento di un soggetto, causalmente connesso al depauperamento di un altro,
può essere qualificato come ingiustificato, vale a dire non supportato da una idonea causa giustificativa dell'attribuzione . Qualora si riscontri quest'ultima ipotesi, la legge non può consentire che lo squilibrio rimanga fermo ed appronta strumenti atti a rimediarvi: tali possono essere definiti
la ripetizione d'indebito (art.
2033 ,
2034 ,
2035 ,
2036 ,
2037 ,
2038 ,
2039 ,
2040 cod.civ.) e
l'azione di arricchimento senza causa (art.
2041 ,
2042 cod.civ.).
Sottoporremo a separata analisi le differenze tra queste due figure. Per quanto attiene alla prima, osservato che ordinariamente il pagamento è funzionale all'estinzione di un'obbligazione, può darsi che sia intervenuto un pagamento pur difettando del tutto un preesistente debito, oppure può essere che esso esistesse, ma che il pagamento sia stato fatto alla persona sbagliata. Si può infine verificare l'eventualità che l'obbligazione ed il correlativo debito fossero veri e reali, che il soggetto al quale il pagamento è stato fatto fosse effettivamente il creditore, ma che tuttavia colui che lo ha effettuato non coincidesse con il soggetto obbligato.
Nella prima ipotesi si ha
l'indebito oggettivo (= in relazione al quale non v'è oggettivamente debito), nella seconda
indebito soggettivo ex latere accipientis (= vale a dire dal punto di vista di chi lo riceve), nell'ultima
indebito soggettivo ex latere solventis (= dal punto di vista di chi lo effettua)
Occorre da ultimo osservare che l'art.
2034 cod.civ., non a caso norma che segue immediatamente a quella attinente all'indebito oggettivo, nega la ripetizione di ciò che sia stato spontaneamente pagato in esecuzione di doveri morali o sociali
nota1 .
Quando una prestazione sia stata effettuata onde far fronte ad un'obbligazione naturale, la situazione che si determina, pur non supportata da un vincolo coercibile, non rende applicabile il rimedio in esame. E' stato in proposito osservato che l'incoercibilità non esclude comunque l'esistenza di una idonea causa giustificativa dello spostamento di ricchezza
nota2 .
Note
nota1
Conforme Moscati, Del pagamento dell'indebito, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981, p. 277. Rescigno, voce
Ripetizione dell'indebito, in N.sso Dig.it., vol. XV, 1968, p. 1225, ritiene che le obbligazioni naturali costituiscono eccezioni al principio della ripetibilità dell'indebito oggettivo.
top1nota2
Barbero,
Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p. 847.
top2Bibliografia
- MOSCATI, Del pagamento dell'indebito, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1981
- RESCIGNO, Ripetizione dell'indebito, N.sso Dig. it., XV, 1968