Conseguenze dell'annullamento



Se l'azione di annullamento viene accolta, il giudice pronunzia l'annullamento con effetto retroattivo: si considera cioè come se il negozio non avesse prodotto alcun effetto. In tema di contratti plurilaterali nei quali le parti hanno di mira uno scopo comune vige una regola peculiare, poichè il contratto resiste se la partecipazione venuta meno non doveva essere considerata essenziale (cfr. art. 1446 cod.civ. ).

Una volta annullato il contratto, ai sensi dell'art. 2033 cod.civ. , norma che disciplina la ripetizione dell'indebito, dovrà essere restituita la prestazione eventualmente eseguita nota1.

Nel caso in cui l'annullamento sia intervenuto a cagione dell'incapacità di uno dei contraenti, l'incapace è tenuto a restituire la prestazione ricevuta soltanto nei limiti in cui essa è stata rivolta a suo vantaggio. La regola viene enunciata dall'art. 1443 cod.civ. , dettato per il caso di annullamento del contratto, norma che costituisce una specificazione del principio generale di cui all'art. 2039 cod.civ. , in base al quale l'incapace che ha ricevuto l'indebito, anche in mala fede, non è tenuto che nei limiti in cui ciò che ha ricevuto è stato rivolto a suo vantaggio nota2.

Il principio dell'efficacia retroattiva dell'annullamento (qualificata come reale nota3) vale anche per i terzi, sia pure con una portata differente a seconda che l'annullabilità dipenda da incapacità legale (annullabilità forte) ovvero da altre cause (annullabilità debole).

Dell'incidenza della trascrizione sulle dette regole si riferisce partitamente in relazione alle singole ipotesi di vizio invalidante.

Note

nota1

Cfr. Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p.673; Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.277.
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nota2

Si vedano Messineo, Il contratto in genere, in Trattato dir. civ. e comm., diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1972, p.402 e Annullabilità e annullamento (dir. priv.), in Enc. dir., II, 1958, p.480; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.934; Franzoni, Dell'annullabilità del contratto, in Comm. cod. civ., diretto da Schlesinger, Milano, 1997, p.170; Tommasini, Annullabilità e annullamento (dir. priv.), in Enc. giur. Treccani, I, 1988, p.12.
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nota3

Così, tra gli altri, Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.807.
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Bibliografia

  • FRANZONI, Dell’annullabilità del contratto, Milano, 1997
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • MESSINEO, Annullabilità e annullamento, Enc.dir., II, 1958
  • MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Tratt.dir.civ.e comm.Cicu Messineo, XXI, 1972
  • TOMMASINI, Contributo alla teoria dell’azienda come oggetto di diritti, Milano, 1986

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