Codice Civile art. 1375


ESECUZIONE DI BUONA FEDE
1. Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 1375"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti