Prestazione in luogo di adempimento ( datio in solutum )



Ai sensi dell'art. 1197 cod. civ. non è possibile per il debitore eseguire, con effetti liberatori, una prestazione differente rispetto a quella dovuta, anche quando il valore della prima fosse superiore alla seconda. Una siffatta condotta non varrebbe a concretare l'esatto adempimento. Legittimo dunque sarebbe il rifiuto del creditore di ricevere cose diverse da quelle che il debitore doveva prestare, anche se contraddistinte da un maggior prezzo di mercato o da una migliore qualità.
In materia di obbligazioni pecuniarie l'adempimento deve essere effettuato in denaro contante presso il domicilio del creditore; ogni diverso strumento di pagamento (assegni bancari, i quali addirittura sono stati reputati nulli quando privi della data: cfr. Cass. Civ. Sez. I, 5039/96, vaglia postali, finanche assegni circolari: Cass. Civ. Sez. III, 1939/03) dovrebbe essere preventivamente concordato (Cass. Civ. Sez. III, 9595/98; cfr., pure in tema di assegni circolari, Cass. Civ. Sez. III, 12324/2005). Va tuttavia notato come il riferito orientamento debba essere quantomeno rivisitato alla luce del più recente atteggiamento della giurisprudenza, essendo stato deciso che l'ingiustificato rifiuto del creditore di ricevere anche un semplice assegno bancario può integrare condotta contraria al dovere di correttezza e buona fede di cui all'art. 1375 cod.civ. (Cass. Civ., Sez. Unite 13658/10).
Ciò premesso, è comunque salva la possibilità che il creditore consenta una differente modalità di effettuazione della prestazione rispetto a quella originariamente programmata. In questo caso l'effetto estintivo nota1 segue all'esecuzione concreta della prestazione diversa rispetto a quella dedotta in obbligazione. Si tratta del fenomeno della prestazione in luogo dell'adempimento, anche definita come datio in solutum.
In relazione a questo principio è stato deciso che l'effetto solutorio si produce, anche nell'ipotesi in cui il creditore abbia accettato la corresponsione di un assegno bancario, soltanto se e quando la somma sia effettivamente riscossa (Cass. Civ. Sez. II, 15396/00).

Le modalità con le quali il debitore può offrire (dovendo tuttavia chiarirsi che la mera offerta non sortisce alcuna efficacia estintiva: Cass. Civ. Sez. II, 1327/04) al
creditore la diversa prestazione sono varie. Si è tuttavia escluso che il relativo accordo possa intervenire tra le parti con la modalità di perfezionamento del consenso negoziale di cui all'art. 1333 cod.civ. , non potendo la datio in solutum qualificarsi come fattispecie produttiva di effetti obbligatori riferibili al proponente nota2.
Essa infatti, come la giurisprudenza ha avuto modo di osservare, cagiona anche l'estinzione del credito originario, conseguenza che potrebbe non essere certo essere favorevole per l'oblato (Cass. Civ. Sez. II, 5748/87). Si può, in aggiunta, rilevare che la datio in solutum non produce l'insorgenza di una nuova obbligazione in capo al debitore bensì, al contrario, l'estinzione del preesistente vincolo obbligatorio in connessione con la materiale esecuzione della prestazione.
La prestazione in luogo di adempimento non deve essere confusa con la novazione oggettiva nota3, nella quale si produce il mutamento dell'oggetto o del titolo dell'obbligazione. Nel primo caso il debitore rimane obbligato ad eseguire la prestazione originaria: non ha luogo alcuna modificazione del contenuto del rapporto obbligatorio nota4. L'effetto estintivo dell'obbligazione si verifica soltanto una volta che, con il consenso del creditore, il debitore abbia effettivamente eseguito la diversa prestazione nota5.
Il mero accordo sulla diversa prestazione da eseguire non estingue il diritto di credito, valendo semplicemente a precludere al creditore la legittima pretesa della prestazione originaria ed il correlativo rifiuto della diversa prestazione stabilita che pur gli fosse stata offerta. Ciò evidenzia la peculiarità della struttura della fattispecie in esame, che consta di un accordo nota6 tra soggetto attivo e passivo del rapporto obbligatorio al quale deve fare seguito la concreta esecuzione di quanto convenuto. In caso contrario, qualora cioè non facesse seguito entro il termine stabilito la diversa prestazione, permarrebbe in capo al creditore la possibilità di esigere l'adempimento della prestazione originaria.

Giova inoltre sottolineare come, in dipendenza dell'oggetto dell'accordo, la dazione in pagamento ben potrebbe essere contrassegnata da un onere formale: così quando essa avesse ad oggetto beni immobili, non potrebbe non essere contrassegnata dalla forma scritta ad substantiam ai sensi dell'art. 1350 cod.civ. (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 17810/2021). Ciò anche quando all'originaria attribuzione patrimoniale consistente nel trasferimento immobiliare venisse sostituita la prestazione consistente nel pagamento di una somma di denaro (cfr. Cass. Civ. Sez. II, ord. 10933/2022).

Dal punto di vista funzionale la dazione in pagamento è inoltre contrassegnata dalla c.d. causa solvendi, la quale si distingue dalla causa novandi per il fatto che la prima corrisponde all'interesse di estinguere a titolo oneroso un precedente rapporto, mentre la seconda attua l'interesse di sostituire al precedente rapporto una nuova obbligazione diversa dall'originaria per l'oggetto o il titolo.
Alla diversità di funzione delineata corrisponde la diversa modalità di
produzione dell'effetto estintivo. Nella datio in solutum, infatti, il momento estintivo dell'obbligazione originaria corrisponde, come già ripetuto, a quello dell'effettiva esecuzione della nuova prestazione. Nella novazione oggettiva l'effetto estintivo (al quale si accompagna quello costitutivo del nuovo rapporto che sostituisce l'obbligazione originaria) si produce al momento della conclusione dell'accordo. Potrebbe essere proposto un parallelismo, sotto il profilo dell'elemento soggettivo del rapporto obbligatorio ed unicamente per l'aspetto qui in esame, con l'adempimento del terzo e la delegatio promittendi : anche la prima figura è connotata dal perfezionamento della fattispecie soltanto all'atto dell'esecuzione dell'adempimento, mentre la seconda è qualificata dall'insorgenza di un mero vincolo obbligatorio.
Giova tuttavia precisare che mentre l'adempimento del terzo costituisce una modalità estintiva del debito contrassegnata dal soddisfacimento del diritto del creditore (il quale consegue esattamente quello che doveva conseguire, trattandosi di un vero e proprio adempimento, che può avvenire ad opera del terzo anche contro la volontà del creditore: art. 1180 II comma cod. civ.), la datio in solutum presuppone invece il consenso del creditore. Questo in quanto costui non riceve quanto originariamente programmato.

Netta è la differenza tra la figura in esame e il patto commissorio, in cui il trasferimento del bene è l'esito di un percorso alternativo rispetto al pagamento della somma mutuata, percorso nel quale la volontà del debitore non è più il motore dell'effetto traslativo (Cass. Civ. Sez. II, 19508/2020).

Note

nota1

Per una descrizione di questa peculiare efficacia cfr. Grassetti, "Datio in solutum", in N.mo Dig.it., mp. 174.
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nota2

In tal senso Rodotà, voce Dazione in pagamento (dir. civ.), in Enc. dir., pp. 736 e ss., Grasso, in Cod. civ. ann., a cura di Perlingieri, vol. IV, Torino, 1980, pp. 32 e ss..
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nota3

Vi è discordanza in dottrina circa le differenze fra novazione oggettiva e datio in solutum : alcuni Autori ritengono che, mentre la dazione in pagamento estingue il rapporto obbligatorio, senza che consegua la costituzione di un altro rapporto, l'effetto tipico della novazione determini invece l'insorgenza di un nuovo rapporto (Rodotà, voce Dazione in pagamento, op. cit., p. 736; Galgano, Diritto civile e commerciale, vol. II, Padova, 1990, p. 44). Altri hanno ricercato la distinzione nell'esistenza dell' animus novandi, dall'accertamento del quale dipende l'ammissibilità di un negozio non novativo, bensì modificativo dell'oggetto (Zaccaria, La prestazione in luogo dell'adempimento fra novazione e negozio modificativo del rapporto, Milano, 1987, pp. 137 e ss.). Infine vi è chi reputa che la novazione possieda una singolare efficacia di tipo estintivo-costitutivo, mentre la dazione in pagamento avrebbe soltanto efficacia solutoria, un effetto cioè che implica la modificazione oggettiva dell'obbligazione (Breccia, Le obbligazioni, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1991, p. 555).
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nota4

Così Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol. III, Milano, 1959, pp. 528 e 529.
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nota5

Analogamente Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p. 432.
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nota6

In tal senso Breccia, Le obbligazioni, in Tratt. dir. priv. a cura di Iudica-Zatti, op. cit., p. 555, Cian-Trabucchi, Commentario breve al codice civile, Padova, 1984, p. 792.
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Bibliografia

  • BRECCIA, Le obbligazioni, Milano, Tratt.dir.priv a cura di Iudica-Zatti, vol. XXIV, 1991
  • GALGANO, Diritto civile e commerciale, Padova, 1990
  • GRASSETTI, Datio in solutum, N.mo Dig.it.
  • GRASSO, Torino, Cod.civ.ann.a cura di Perlingieri, IV, 1980
  • RODOTA', Dazione in pagamento (dir.civ.), Enc.dir.
  • TRABUCCHI, Commentario breve al codice civile, Padova, 1984
  • ZACCARIA, La prestazione in luogo dell’adempimento: fra novazione e negozio modificativo del rapporto, Milano, 1987


Prassi collegate

  • Quesito n. 632-2014/I, Vendita di immobili di s.a.s. ai soci, contratto con se stesso e autorizzazioni
  • Considerazioni sul tema della rilevanza, agli effetti fiscali, della menzione del debito nella datio in solutum
  • Studio n. 248-2014/T, Cessione “gratuita” di aree (e di opere di urbanizzazione) al comune: trattamento fiscale dopo il d.lgs. n. 23/2011
  • Quesito di Impresa, n. 194-2013/I, Versam. ex art.2467 e trasformazione in snc e restituzione del finanziamento del socio mediante datio in solutum
  • Quesito n. 216-2009/T, Dazione in pagamento e rilevanza agli effetti fiscali dell'indicazione relativa all'obbligazione da estinguere
  • Pagamento tramite assegno e datio in solutum
  • Quesito n. 89-2006/T, Imposta di registro-IVA, contratto d'appalto con datio in solutum

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