Obbligazioni precontrattuali (affiliazione commerciale o franchising)




Notevole è la previsione dell'art. 6 della legge 6 maggio 2004, n. 129, il cui titolo è testualmente riferito agli obblighi precontrattuali di comportamento. La norma pone in primo luogo una prescrizione del tutto generale, come tale rieccheggiante quella di cui agli artt. 1175 e 1375 cod.civ. . L'affiliante deve infatti "tenere, in qualsiasi momento, nei confronti dell'aspirante affiliato, un comportamento ispirato a lealtà, correttezza e buona fede e deve tempestivamente fornire, all'aspirante affiliato, ogni dato e informazione che lo stesso ritenga necessari o utili ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale, a meno che non si tratti di informazioni oggettivamente riservate o la cui divulgazione costituirebbe violazione di diritti di terzi".

Come si può notare viene data esplicita rilevanza agli obblighi di informazione nota1. Da un lato infatti l'affiliante deve permettere all'aspirante affiliato di prendere conoscenza dei dati rilevanti allo scopo di consentirgli una corretta valuazione del rischio commerciale, del proprio impegno, della validità del progetto d'insieme, delle prospettive di guadagno. D'altronde a questa esigenza di trasparenza e di informazione si contrappone il diritto dell'affiliante a mantenere segrete (o quantomeno riservate) tutte quelle notizie e informazioni che facciano parte del proprio know how specifico messo a punto all'esito di una stagione di studi, di collaudi e di investimenti che solitamente assumono un notevole rilievo. Alla luce di ciò si comprende come il punto, nevralgico, abbia meritato una speciale attenzione da parte del legislatore.

Ecco perchè il II comma della disposizione in esame precisa che l'affiliante debba motivare all'aspirante affiliato l'eventuale mancata comunicazione delle informazioni e dei dati dallo stesso richiesti. Ciò all'evidente scopo si consentire un eventuale sindacato ex post circa le reali esigenze di riservatezza dell'affiliante, da tenere distinte da sempre possibili ingiustificate reticenze che ben potrebbero successivamente legittimare una richiesta risarcitoria da parte dell'affiliato che non fosse stato posto in grado di appropriatamente valutare essenziali elementi dell'accordo.

Il III comma dell'art. 6 in considerazione prescrive condotte doverose (inversamente simmetriche rispetto a quelle di cui al I comma poste a carico dell'affiliante) anche a carico di colui che aspiri all'affiliazione. Quest'ultimo infatti deve tenere in qualsiasi momento, nei confronti dell'affiliante, un comportamento improntato a lealtà, correttezza e buona fede e deve fornire, tempestivamente ed in modo esatto e completo, all'affiliante ogni informazione e dato la cui conoscenza risulti necessaria o opportuna ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale, anche se non espressamente richiesti dall'affiliante.

La predetta precisazione, in particolare, è specialmente importante. Viene infatti conferita rilevanza anche a dati non richiesti dall'affiliante quando la conoscenza degli stessi da parte di costui possano risultare non già necessari, ma anche semplicemente utili ai fini della valutazione circa la convenienza di perfezionare il contratto. E' il caso di notare come per tale via venga imposto un obbligo specifico di comunicazione in capo all'spirante affiliato che ben può essere paragonato a quello di cui all'art.1892 cod.civ. .

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Note

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Obblighi che devono reputarsi integrati, per quanto attiene agli affilianti che prima della conclusione del contratto (disciplinato dalla legge italiana) abbiano operato esclusivamente all'esterno, dal modo di disporre dell'art. 2 del D.M. 2 settembre 2005, n. 204, portante specifico regolamento. Rilevante, in particolare, è il VI comma del citato articolo 2, ai sensi del quale l'affiliante deve fornire all'aspirante affiliato alcuni dati giudiziari particolarmente rilevanti.
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